Ordinanza n. 138/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del
codice penale promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dal
Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Hosp Franz,
iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - nel corso di un
procedimento penale a carico di Hosp Franz, detenuto per un diverso
fatto nella Repubblica Federale di Germania, essendone stata negata
la estradizione - con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 (e pervenuta
a questa Corte il 9 marzo 1982 - R.O. 171/1982), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che il dubbio di legittimità costituzionale investe il citato
art. 159 cod pen. nella parte in cui, non prevedendo
quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione
dell'imputato all'estero, ove questi non consenta la
celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur
se richiesta, sia stata rifiutata dallo Stato estero o
non sia ammissibile, determinerebbe un diverso trattamento tra
l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei confronti del
quale si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato detenuto
all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla
comparizione in udienza - secondo quanto ritenuto da questa Corte
nella sentenza n. 212 del 1974 - e nei confronti del quale può
verificarsi la estinzione del reato per prescrizione;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo che la Corte si pronunci nel senso
della non fondatezza della questione proposta, non apparendo illogico
che non sia posto a carico dell'imputato, come causa ostativa della
prescrizione, un fatto allo stesso non imputabile;
Considerato che questione del tutto identica a quella oggetto del
presente giudizio, sollevata dallo stesso Tribunale di Bolzano in
altro procedimento a carico dello stesso imputato, è già stata
decisa da questa Corte, con ordinanza n. 115 del 1983, nel senso
della manifesta inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte