Ordinanza n. 138/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 25
settembre 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento
penale a carico di Di Bernardo Domenico, iscritta al n. 712 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale
militare di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52
Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del
cod. pen. mil. di pace, in quanto rende applicabili le disposizioni
penali sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità anche a fatti
commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare,
sol perché perpetrati in luoghi militari, anche se non in presenza
di altri militari riuniti per servizio e da militare che non svolgeva
uno specifico servizio;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione
già sollevata con altre ordinanze dallo stesso Tribunale, ha, con la
sentenza n. 22 del 1991, dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle
parole: "o in luoghi militari";
che pertanto la questione ora in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare
di pace - già dichiarato costituzionalmente illegittimo
limitatamente alle parole: "o in luoghi militari" - sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione dal Tribunale
militare di Padova con ordinanza del 25 settembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte