Ordinanza n. 138/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503,
primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 15 luglio 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento
penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al n. 603 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a
carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O.
n. 603 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevedono che l'esame
dell'imputato nel dibattimento possa essere ammesso solo previo
consenso o su richiesta dello stesso;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati i
principi e i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della
legge di delega n. 81 del 1987 e, quindi, l'art. 76 della
Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo
stata già dichiarata non fondata;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
(sent. n. 221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi
che possano fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte