Ordinanza n. 139/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi
terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 28 marzo 1963 del
Pretore di Ribera nel procedimento penale a carico di Amari Giuseppa,
iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta
questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo,
quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione,
perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità
sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità
umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma
l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini
sociali;
che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi
terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto
di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento,
senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;
che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di
avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
(art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato,
non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad
essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U.
delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promossa dal Pretore di Ribera, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte