Ordinanza n. 139/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 555558d.P.R. 447/1988
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 567Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993
dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia,
nel procedimento penale a carico di Ghidini Ezio, iscritta al n. 475
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 30 aprile 1993, il Pretore di
Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 507 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede: a) che "il giudice, una volta
disposto il nuovo mezzo di prova, debba rinviare il dibattimento al
fine di consentire adeguatamente alla parte onerata l'esercizio del
diritto alla controprova"; b) che "tale rinvio sia equivalente a
quello previsto, a seconda del rito, per i termini minimi di
comparizione che, nel giudizio a quo, sono da individuare in 43
giorni ex artt. 555-558 c.p.p.";
che il remittente premette in fatto che il pubblico ministero
"instava ex art. 507 del codice di procedura penale per far assumere
come testimone il perito campionatore non indicato nella lista
depositata dal pubblico ministero", e che "questo Pretore prima
ammetteva la prova, poi ex art. 190/3 del codice di procedura penale
revocava il provvedimento di ammissione";
che, nel merito, il giudice a quo lamenta che la norma impugnata
non prevede espressamente l'obbligo per il giudice di rinviare il
dibattimento, a differenza di altre disposizioni in cui il
legislatore ha imposto tale rinvio, osservando, peraltro, che nulla
vieta che il giudice possa, anche d'ufficio, rinviare, ma potrebbe
ben darsi che il giudice, pur in presenza di un'istanza in tal senso,
non rinvii, ovvero rinvii per un tempo concretamente non sufficiente
a consentire l'effettivo esercizio del diritto alla controprova;
che, ad avviso del remittente, la mera facoltà - anziché
l'obbligo - di disporre il rinvio del dibattimento determina la
violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato vede molto
limitati i propri poteri di ricercare ed indicare le prove contrarie;
del principio di eguaglianza, in quanto si crea una disparità di
trattamento tra imputati, a seconda che il pubblico ministero abbia o
meno indicato ab origine la prova; dell'art. 112 della Costituzione,
nel caso in cui sia il pubblico ministero a non poter disporre del
tempo necessario per proporre la prova contraria;
che osserva, infine, il giudice a quo che il rinvio non può non
essere equivalente al tempo che la parte aveva a disposizione dopo
aver conosciuto le prove della controparte, e cioè deve essere pari
al termine minimo di comparizione che, nel caso di specie, è di 43
giorni ex artt. 555 e 567 del codice di procedura penale;
Considerato che la questione appare chiaramente priva di
rilevanza, in quanto il remittente, per il fatto di aver revocato -
come s'è detto - il provvedimento di ammissione della prova prima di
emettere l'ordinanza di rimessione, ha evidentemente escluso di dover
far applicazione, allo stato degli atti, della norma impugnata;
che, pertanto, poiché il problema della concessione di una
sospensione del dibattimento per l'esercizio del diritto alla prova
contraria può ovviamente sorgere soltanto dopo che il giudice abbia
ritenuto di disporre l'assunzione del nuovo mezzo di prova, la
questione risulta sollevata in via meramente astratta ed ipotetica, e
va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Gardone
Val Trompia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte