Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993

dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia,

nel procedimento penale a carico di Ghidini Ezio, iscritta al n. 475

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 30 aprile 1993, il Pretore di

Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 507 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede: a) che "il giudice, una volta

disposto il nuovo mezzo di prova, debba rinviare il dibattimento al

fine di consentire adeguatamente alla parte onerata l'esercizio del

diritto alla controprova"; b) che "tale rinvio sia equivalente a

quello previsto, a seconda del rito, per i termini minimi di

comparizione che, nel giudizio a quo, sono da individuare in 43

giorni ex artt. 555-558 c.p.p.";

che il remittente premette in fatto che il pubblico ministero

"instava ex art. 507 del codice di procedura penale per far assumere

come testimone il perito campionatore non indicato nella lista

depositata dal pubblico ministero", e che "questo Pretore prima

ammetteva la prova, poi ex art. 190/3 del codice di procedura penale

revocava il provvedimento di ammissione";

che, nel merito, il giudice a quo lamenta che la norma impugnata

non prevede espressamente l'obbligo per il giudice di rinviare il

dibattimento, a differenza di altre disposizioni in cui il

legislatore ha imposto tale rinvio, osservando, peraltro, che nulla

vieta che il giudice possa, anche d'ufficio, rinviare, ma potrebbe

ben darsi che il giudice, pur in presenza di un'istanza in tal senso,

non rinvii, ovvero rinvii per un tempo concretamente non sufficiente

a consentire l'effettivo esercizio del diritto alla controprova;

che, ad avviso del remittente, la mera facoltà - anziché

l'obbligo - di disporre il rinvio del dibattimento determina la

violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato vede molto

limitati i propri poteri di ricercare ed indicare le prove contrarie;

del principio di eguaglianza, in quanto si crea una disparità di

trattamento tra imputati, a seconda che il pubblico ministero abbia o

meno indicato ab origine la prova; dell'art. 112 della Costituzione,

nel caso in cui sia il pubblico ministero a non poter disporre del

tempo necessario per proporre la prova contraria;

che osserva, infine, il giudice a quo che il rinvio non può non

essere equivalente al tempo che la parte aveva a disposizione dopo

aver conosciuto le prove della controparte, e cioè deve essere pari

al termine minimo di comparizione che, nel caso di specie, è di 43

giorni ex artt. 555 e 567 del codice di procedura penale;

Considerato che la questione appare chiaramente priva di

rilevanza, in quanto il remittente, per il fatto di aver revocato -

come s'è detto - il provvedimento di ammissione della prova prima di

emettere l'ordinanza di rimessione, ha evidentemente escluso di dover

far applicazione, allo stato degli atti, della norma impugnata;

che, pertanto, poiché il problema della concessione di una

sospensione del dibattimento per l'esercizio del diritto alla prova

contraria può ovviamente sorgere soltanto dopo che il giudice abbia

ritenuto di disporre l'assunzione del nuovo mezzo di prova, la

questione risulta sollevata in via meramente astratta ed ipotetica, e

va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Gardone

Val Trompia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte