Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1923/1926
  • art. 2r.d.l. 1923/1926

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. L. 14

novembre 1926, n. 1923, artt. 1 e 2, dei DD. MM. 28 dicembre 1939, 13

gennaio 1951, 23 febbraio 1951, 10 maggio 1952, 7 agosto 1954, 29 marzo

1956, in riferimento agli artt. 41, 76 e 77 della Costituzione;

nonché del R.D. 20 settembre 1934, n. 1489, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 30 ottobre 1957 del Tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Marconi Enzo ed altri, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed

iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1958;

2) ordinanza 25 ottobre 1958 del Tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Firpo Giovanni ed altri, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 27 dicembre 1958

ed iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1958.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle

suindicate ordinanze è stata proposta la questione di legittimità

costituzionale del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, artt. 1 e 2, in

riferimento agli artt. 41, 76 e 77 della Costituzione; nonché del

R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

che, trattandosi dello stesso oggetto, si può procedere alla

riunione dei due giudizi;

che la questione di legittimità costituzionale ha sostanzialmente

per oggetto i decreti legge 14 novembre 1926, n. 1923, e 20 settembre

1934, n. 1489, in base ai quali furono emanati i decreti di cui in

epigrafe;

Considerato che questa Corte con sentenze n. 50 del 1957 e 52 del

1958 ha dichiarato non fondate le predette questioni;

che non vi è ragione di discostarsi dalle precedenti decisioni;

che, trattandosi di identico oggetto, è il caso di provvedere con

unica ordinanza;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e ordina

la restituzione degli atti al Tribunale di Milano e al Tribunale di

Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte