Ordinanza n. 14/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1923/1926
- art. 2r.d.l. 1923/1926
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. L. 14
novembre 1926, n. 1923, artt. 1 e 2, dei DD. MM. 28 dicembre 1939, 13
gennaio 1951, 23 febbraio 1951, 10 maggio 1952, 7 agosto 1954, 29 marzo
1956, in riferimento agli artt. 41, 76 e 77 della Costituzione;
nonché del R.D. 20 settembre 1934, n. 1489, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 30 ottobre 1957 del Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Marconi Enzo ed altri, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed
iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1958;
2) ordinanza 25 ottobre 1958 del Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Firpo Giovanni ed altri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 27 dicembre 1958
ed iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
suindicate ordinanze è stata proposta la questione di legittimità
costituzionale del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, artt. 1 e 2, in
riferimento agli artt. 41, 76 e 77 della Costituzione; nonché del
R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
che, trattandosi dello stesso oggetto, si può procedere alla
riunione dei due giudizi;
che la questione di legittimità costituzionale ha sostanzialmente
per oggetto i decreti legge 14 novembre 1926, n. 1923, e 20 settembre
1934, n. 1489, in base ai quali furono emanati i decreti di cui in
epigrafe;
Considerato che questa Corte con sentenze n. 50 del 1957 e 52 del
1958 ha dichiarato non fondate le predette questioni;
che non vi è ragione di discostarsi dalle precedenti decisioni;
che, trattandosi di identico oggetto, è il caso di provvedere con
unica ordinanza;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e ordina
la restituzione degli atti al Tribunale di Milano e al Tribunale di
Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte