Ordinanza n. 14/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16r.d.l. 2328/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 delle
disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel
testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 (riposo
settimanale del lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le
ferrovie concesse, tramvie, ecc.), promosso con ordinanza emessa il 12
giugno 1967 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Pusceddu Guglielmo e l'Azienda Trasporti Municipali di Milano, iscritta
al n. 186 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.258 del 14 ottobre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che con l'ordinanza del pretore di Milano è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16
delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n.
2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, sotto
il profilo che prescrivendo che fra i riposi continuati in residenza ve
ne debbano essere 52 all'anno della durata di 24 ore, la norma
violerebbe il principio dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione,
sul diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale;
Considerato che con sentenza n. 150 del 12 dicembre 1967 questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suindicato art.
16, il quale, pertanto, ha cessato di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al
R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2
dicembre 1923, n. 2682, promossa con ordinanza 12 giugno 1967 del
pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte