Ordinanza n. 14/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza"), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal
Giudice tutelare presso la Pretura di La Spezia nel procedimento di
volontaria giurisdizione nei confronti della minore Castaldi Amalia,
iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza in data 26 novembre 1987 (r.o. n.
372/88) il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare,
investito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto
dall'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 e concernente
l'interruzione della gravidanza da parte di minore degli anni
diciotto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale della predetta norma in riferimento agli artt. 24 e 30
Cost.;
che la disposizione impugnata, nella parte in cui consente al
giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione
della gravidanza senza che ne siano informati i genitori - là dove
sussistano "seri motivi", non solo che "impediscano", ma che anche
semplicemente "sconsiglino" la consultazione di quest'ultimi - si
porrebbe in contrasto con l'art. 30, secondo comma, Cost. che
permette l'attribuzione della patria potestà a persone diverse dai
genitori solo nei casi di incapacità degli stessi, e non già in
presenza di generici e non meglio precisati "seri motivi",
suscettibili delle più discordanti valutazioni proprio per
l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro;
che, ad avviso del giudice remittente, incidendosi così, su un
diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si
priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.;
che non si è costituita la parte, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che con sentenza n. 109 del 1981, di cui il giudice a
quo non tiene conto, questa Corte ha già ritenuto infondata la
questione, in riferimento all'art. 30 Cost., e ciò sul presupposto
che la norma impugnata non esclude affatto la consultazione del
genitore, ma ne rimette l'opportunità al prudente apprezzamento del
giudice tutelare, in conformità all'intento "nettamente perseguito
dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente,
l'aborto clandestino";
che tale presupposto rende manifestamente infondata la medesima
questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost.;
che non vengono altresì prospettate argomentazioni nuove né
risulta che siano sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre
questa Corte a modificare il proprio precedente orientamento, onde la
questione va dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad
entrambi i parametri invocati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n.
194 ("Norme per la tutela speciale delle maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza"), sollevata in
riferimento agli artt. 24 e 30 Cost., dal Pretore di La Spezia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte