Ordinanza n. 14/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 1,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1998
dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di esecuzione nei
confronti di M. N., iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice penale, "nella
parte in cui non prevede la revoca della terza sospensione
condizionale della pena concessa ai sensi degli artt. 444 e ss." del
codice di procedura penale;
che - premesso di essere stato investito, in qualità di giudice
dell'esecuzione, di una richiesta del pubblico ministero di revoca
del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a
soggetto nei cui confronti era stata pronunciata una prima sentenza
di condanna a pena detentiva e due successive sentenze di
applicazione della pena detentiva su richiesta delle parti ex art.
444 cod. proc. pen., divenute irrevocabili entro il termine previsto
dall'art. 168, primo comma, cod. pen. per la revoca di diritto del
beneficio - il rimettente rileva che, sebbene ai sensi degli artt.
163 e 164 cod. pen. la sospensione condizionale della pena non possa
essere concessa più di due volte, in base al "diritto vivente"
nessuno dei benefici concessi, e quindi neppure il terzo, palesemente
illegittimo, potrebbe essere revocato;
che il giudice a quo espressamente dichiara di non volere mettere
in discussione il costante indirizzo giurisprudenziale, in base al
quale la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non avendo
natura di sentenza di condanna, non sarebbe idonea a determinare la
revoca dei benefici concessi in precedenza, ma rileva che al giudice
dell'esecuzione non dovrebbe essere inibita la revoca della terza
sospensione condizionale erroneamente concessa;
che il rimettente, infatti, ritiene che se l'erronea concessione
per la terza volta della sospensione condizionale della pena -
presumibilmente determinata dall'inevitabile lasso di tempo
necessario per aggiornare il casellario giudiziale - fosse stata
rilevata durante la fase della cognizione, la sentenza di
applicazione della pena condizionalmente sospesa a favore di soggetto
cui in precedenza il beneficio era stato concesso già due volte,
impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc.
pen., avrebbe dovuto essere annullata;
che, di conseguenza, l'omessa previsione del potere del giudice
dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena
erroneamente concessa per la terza volta si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 Cost., a causa dell'irrazionale disparità di trattamento
riservata ai soggetti che hanno già usufruito due volte del
beneficio, i quali, solo a causa dei tempi più o meno lunghi
necessari per aggiornare il casellario giudiziale, sarebbero
assoggettati ad una diversa disciplina della revoca della terza
sospensione condizionale della pena a seconda che l'illegittima
concessione venga rilevata durante il processo di cognizione ovvero
in fase di esecuzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della
questione.
Considerato che il tribunale di Torre Annunziata, nel porre la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma,
cod. pen., vorrebbe vedersi attribuito il potere di revocare, in
qualità di giudice dell'esecuzione, la sospensione condizionale
erroneamente concessa per la terza volta, sul presupposto che il
potere di revoca (rectius: di annullamento) avrebbe potuto essere
esercitato dal giudice di cognizione (nel caso di specie, trattandosi
di sentenza di patteggiamento, dalla Corte di cassazione, in quanto
investita del relativo ricorso) ove il tempestivo aggiornamento del
casellario giudiziale avesse consentito di rilevare l'erronea
concessione del beneficio prima del passaggio in giudicato della
sentenza;
che il rimettente, mediante la dedotta questione di
costituzionalità, vorrebbe in sostanza essere legittimato ad
esercitare, nella sua qualità di giudice dell'esecuzione, un
controllo sul contenuto di una sentenza passata in giudicato,
correggendo un errore del giudice di cognizione asseritamente dovuto
all'inconveniente di fatto del tardivo aggiornamento del casellario
giudiziale;
che osta, invece, all'intervento additivo richiesto il principio
dell'intangibilità del giudicato, in ossequio al quale la
problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo in
cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta
irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione
(v. sentenze n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969; ordinanza n. 413 del
1999);
che, tra l'altro, il giudice a quo vorrebbe estendere la sfera di
applicazione dell'art. 168, primo comma, numero 1, cod. pen.,
relativo ai casi di revoca di diritto della sospensione condizionale
della pena precedentemente concessa per l'intervento di un fatto
successivo, alla situazione completamente diversa della revoca di una
sospensione condizionale originariamente viziata da un errore
relativo ai presupposti dell'istituto, in quanto concessa per la
terza volta;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Torre Annunziata, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte