Ordinanza n. 14/2001
Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 5d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli
regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento
CEE n. 270/79), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal
TAR della Toscana, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Crescenzi Angela ed altri nonché
l'atto di intervento della regione;
Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Andrea Pisaneschi per Angela Crescenzi ed
altri e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo promosso da
alcuni divulgatori agricoli dipendenti della Regione Toscana, il TAR
della Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44
(Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai
sensi del regolamento CEE n. 270/79), nella parte in cui prevede
l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché
nell'ottava qualifica funzionale;
che, nel procedimento a quo, i ricorrenti hanno impugnato la
delibera della Giunta regionale di inquadramento nella settima
qualifica funzionale anziché nell'ottava, conforme all'impugnato
art. 2 della legge regionale n. 44 del 1992, del quale hanno eccepito
l'incostituzionalità davanti al TAR rimettente, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
che il collegio rimettente ritiene rilevante la questione di
legittimità costituzionale sollevata ad istanza di parte, ed
argomenta la non manifesta infondatezza della stessa invocando, come
si è detto, anche l'art. 117 della Costituzione, in relazione ai
princìpi fondamentali contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93
(Legge-quadro sul pubblico impiego); nel d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68
(Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983, n. 93); nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
che, ad avviso del TAR della Toscana, la figura del
divulgatore agricolo richiede l'inquadramento nell'ottava qualifica
funzionale, giacché le funzioni ad esso affidate, di promozione e
assistenza alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste
ultime idonee "al soddisfacimento degli obiettivi comunitari",
comportano "compiti di analisi, programmazione, gestione, controllo
ed elaborazione di linee previsionali" che, anche a norma dell'art.
12 della legge della Regione Toscana 21 agosto 1989, n. 51 (Testo
unico delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente
ricognitivo di princìpi fondamentali della legislazione statale,
giustificano l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale,
analogamente a quanto disposto da leggi di altre regioni, in
relazione alle quali si lamenta una ingiustificata disparità di
trattamento;
che il giudice amministrativo rimettente esclude che ogni
regione possa del tutto liberamente rapportare la posizione dei
divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacché
la figura professionale di cui si tratta "è concepita per il
perseguimento di identiche finalità, ritenute di interesse
comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio,
elaborato a livello nazionale";
che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti i
ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo per chiedere
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, svolgendo deduzioni
sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e
censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina impugnata, la
quale, come risulterebbe dai lavori preparatori, avrebbe previsto
l'inquadramento dei divulgatori agricoli in una categoria funzionale
non corrispondente al loro profilo professionale esclusivamente per
ragioni di contenimento della spesa;
che nel presente giudizio si è costituita anche la Regione
Toscana per chiedere la declaratoria di infondatezza della questione
sollevata dal TAR della Toscana;
che, in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio
amministrativo a quo hanno depositato una memoria per illustrare più
diffusamente quanto già dedotto in sede di costituzione e per
argomentare ulteriormente la fondatezza della questione sollevata,
lamentando in particolare la violazione dei princìpi fondamentali di
cui agli artt. 1 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93
del 1983, della perequazione e omogeneizzazione del trattamento
giuridico-economico dei dipendenti pubblici e del principio di
inquadramento secondo le declaratorie formali delle funzioni;
che anche la Regione Toscana, parte resistente nel
procedimento principale, ha depositato una memoria per eccepire
l'inammissibilità per irrilevanza della questione sollevata - in
considerazione della possibilità di fare applicazione diretta nel
giudizio a quo del regolamento CEE n. 270/79, con conseguente
disapplicazione della disposizione denunciata - e comunque per
insistere nella richiesta della declaratoria di infondatezza,
escludendo, in particolare, l'esistenza di una disciplina statale che
indichi la qualifica funzionale in cui inquadrare il personale di cui
si tratta ed osservando che le mansioni dei divulgatori agricoli
"comportano assunzione di responsabilità ma non implicano certo
elevata specializzazione professionale, né compiti di particolare
complessità".
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la
legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19 (Semplificazione
del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni
normative), art. unico, al comma 1 ha disposto l'abrogazione espressa
della legge impugnata dal TAR della Toscana, qualificando "non più
operanti" le norme tra le quali la legge regionale n. 44 del 1992 -
inserite nell'allegato A e precisando, al comma 3, che le
disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in
base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, "al
fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di
spesa";
che, pertanto, dovendo l'interpretazione delle disposizioni
della sopravvenuta legge regionale abrogatrice e il necessario
riesame della rilevanza della sollevata questione essere rimessi al
collegio rimettente, si rende necessaria la restituzione degli atti
al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al TAR della Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte