Ordinanza n. 140/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 151/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio
servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore
di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e
l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo,
nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione
dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari
dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio.
Considerato che nell'ordinanza è contenuta soltanto una
motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per
la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza
non dà conto degli effettivi termini della operatività della norma
impugnata;
che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la
rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità
dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e
generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle
relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale
deferite alla Corte;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, sentenza n. 158 del 1982, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22
del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione
come sopra sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del
Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte