Ordinanza n. 140/1987
Altra decisione · depositata il 16/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 9/1982
citata
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 31Costituzione
- art. 1d.l. 12/1985
- art. 59Legge sull’equo canone
- art. 3Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto
comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25
marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti), promosso dal Pretore di Milano
con ordinanze emesse: il 17 aprile 1984 in cause Cocchini Renato c.
Ferrari Giandomenico (reg. ord. n. 1171 del 1984) e
Soldani Pantaleo c. Nicastro Enrico (n. 1172 del 1984); il 18 aprile
1984, in causa Merlini Enrico c. Molaschi Reno (n. 1173 del 1984); il
15 aprile 1985, in causa Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n.
75 del 1986); il 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto c.
Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); il 13 luglio 1985, in causa
Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986); il 7 gennaio
1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586 del
1986); il 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo (n.
587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del
1986); il 27 gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a.
B.I.C.A. (n. 589 del 1986); il 15 maggio 1986, in causa Fumagalli
Natale c. Casati Luisa (n. 725 del 1986); il 7 luglio 1986, in causa
Mantovani Sergio c. Scardi Ida (n. 740 del 1986); il 28 luglio 1986
in causa Napolitano Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); il
24 aprile 1986, in causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del
1986) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno
1985: n.38- bis del 13 febbraio, n. 59- bis del 9 marzo; e dell'anno
1986, prima serie speciale: n. 27 dell'11 giugno, n. 35 del 25
luglio, n. 51 del 29 ottobre, n. 59 del 17 dicembre, n. 60 del 24
dicembre.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Cocchini
Renato e Ferrari Giandomenico ed avente
ad oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di
Milano con ordinanza del 17 aprile 1984 (reg. ordinanze n. 1171 del
1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
14, quinto comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con
modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94, il quale dispone che le
norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti
di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito
complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in
base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni
di lire;
che il Pretore faceva riferimento:
a) agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma impugnata
escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della
loro condizione economica;
b) agli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla diversità
riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi
derivassero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;
c) agli artt. 3 e 31 Cost., in ragione del fatto che lo stesso
limite di reddito operava senza differenziare
il numero dei componenti la famiglia, onde appariva lesa anche
l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della
famiglia stessa;
d) ancora agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma
escludeva il limite di reddito suindicato qualora il conduttore
dimostrasse di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di
sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello
sfratto emesso nei suoi confronti, così riscontrandosi una
discriminazione in favore del conduttore più abbiente;
che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore
con ordinanza in pari data, emessa nel procedimento vertente tra
Soldani Pantaleo e Nicastro Enrico (reg. ord. n. 1172 del 1984)
nonché con ordinanze del 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto
c. Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); del 13 luglio 1985, in
causa Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986) del 27
gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a. B.I.C.A. (n. 589
del 1986); del 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo
(n. 587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del
1986); del 15 maggio 1986, in causa Fumagalli Natale c. Casati Luisa
(n. 725 del 1986); del 7 luglio 1986, in causa Mantovani Sergio c.
Scardi Ida (n. 740 del 1986); del 28 luglio 1986, in causa Napolitano
Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); del 24 aprile 1986, in
causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del 1986);
che con ordinanze 18 aprile 1984, in causa Merlini Enrico c.
Molaschi Reno (n. 1173 del 1984), del 15 aprile 1985, in causa
Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n. 75 del 1986) e del 7
gennaio 1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586
del 1986) lo stesso Pretore, impugnando la medesima disposizione di
legge, faceva riferimento soltanto agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo
che la discriminazione fondata sul reddito fosse meramente formale e
non rispecchiasse le reali condizioni economiche delle parti;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.
Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata,
debbono essere riuniti;
che con l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5
aprile 1985 n. 118, è stata disposta la sospensione e graduazione
dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora
eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati
sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli
emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn.
1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge
27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3), 4) e 5)
del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con modificazioni nella
legge 15 febbraio 1980 n. 25" (comma 3);
che ultimamente la materia è stata disciplinata con d.l. 29
ottobre 1986 n. 708 conv. in l. 23 dicembre
1986 n. 899;
che pertanto appare necessario che il giudice a quo proceda a
nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla stregua
della sopravvenuta normativa.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Milano, che ha sollevato le questioni con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte