Ordinanza n. 140/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 2448/1927
usata come parametro
citata
- art. 718721r.d. 1398/1930
- art. 1933Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 ("Provvedimenti a favore del
comune di Sanremo"), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1986
dal Giudice conciliatore di Sorrento, iscritta al n. 784 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Stinga Antonino e del comune di
Sanremo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Stinga
Antonio per ottenere la restituzione di somme perse al gioco al
Casinò municipale di Sanremo, il conciliatore di Sorrento ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 76 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 ("Provvedimenti a favore del
comune di Sanremo");
che, la disposizione impugnata viene censurata nella parte in
cui, riconoscendo al Ministro dell'interno la facoltà di
autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il comune di Sanremo
ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio
e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce
ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza
amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà
sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite
temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri
direttivi;
che la stessa disposizione consentendo la gestione in forma
organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e
potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio
della riserva di legge in materia penale, poiché da facoltà ad un
organo amministrativo di far venire meno il carattere di
antigiuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste;
che, la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di
uguaglianza, poiché, col permettere al Ministro di dispensare il
comune di Sanremo dall'osservanza della legge (anche penale),
attribuisce ad un solo soggetto una disposizione di privilegio,
determinando così nei confronti di tutti gli altri comuni della
Repubblica una illogica ed arbitraria disparità di trattamento, che
non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze finanziarie
menzionate nel testo normativo, ma non esclusive di quell'Ente
locale;
che, la stessa questione, già sollevata nel medesimo
procedimento civile dallo stesso giudice remittente, con sentenza n.
152 del 1985, era stata da questa Corte dichiarata inammissibile per
carenza di motivazione sulla rilevanza;
che, la parte attrice del giudizio a quo si è costituita fuori
termine, mentre il comune di Sanremo e l'Avvocatura Generale dello
Stato, costituendosi ed intervenendo tempestivamente, hanno entrambe
chiesto che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque
infondata;
Considerato che, di fronte all'eccezione sollevata dal comune di
Sanremo, circa l'impossibilità di far valere "in ogni caso" il
diritto alla ripetizione in base alla disciplina contenuta nell'art.
1933 cod.civ., questa Corte, con la citata sentenza n. 152 del 1985,
ha ritenuto inidonea a motivare la rilevanza della questione
l'affermazione del giudice a quo, secondo cui "la pretesa dedotta in
giudizio dall'attore, in relazione all'invalidità delle somme
percepite dal Casinò municipale di Sanremo, deriva dall'esercizio
del potere di deroga alle leggi che il mezionato testo normativo
conferisce al Ministro dell'interno";
che, ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
alla motivazione, del tutto apodittica, che il conciliatore di
Sorrento offre nel nuovo atto di rimessione, secondo la quale
"nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi l'illegittimità" della
disposizione denunciata "non vi è dubbio che l'attore avrebbe
diritto alla restituzione delle somme di cui all'atto di citazione";
che, per converso, l'evidente applicabilità, anche in una
evenienza del genere della norma contenuta nell'art. 1933 cod. civ.
alla fattispecie oggetto del giudizio di merito, rende, ancor più,
in assenza di una adeguata e contraria motivazione, la questione
sollevata ictu oculi irrilevante e quindi manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22
dicembre 1927, n. 2448, ("Provvedimento a favore del comune di
Sanremo"), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 70 e 76 Cost.,
dal conciliatore di Sorrento con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte