Ordinanza n. 140/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 325/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia
di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402,
promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'Interno ed altro,
iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo
1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma,
della Costituzione - questione di legittimità dell'art. 4, comma 1,
lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia
di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella
parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente
in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre i
termini indicati nella citata disposizione, venga dimesso anche dal
Corpo di Pubblica Sicurezza;
che il giudice a quo , nel richiamarsi all'ordinanza n. 84 del
1994, emessa in analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva
che la norma impone che l'allievo-agente di P.S. assente dal corso
per oltre 30 giorni, ovvero per più di 40 in caso di infermità
contratta durante il corso stesso, venga dimesso con cessazione di
ogni rapporto con l'amministrazione, mentre in caso d'infermità
contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di
assenza per maternità, è consentita la partecipazione al primo
corso utile successivo;
che, secondo il remittente Tribunale, alla luce delle garanzie
costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunità di tutela
dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la declaratoria d'inammissibilità oppure d'infondatezza, in quanto
la questione si presenterebbe negli stessi termini già esaminati
dalla Corte con sentenza n. 297/1994;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata, la quale ha altresì depositato memoria nell'imminenza
della camera di consiglio, insistendo per la declaratoria
d'illegittimità costituzionale;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 297/1994, in ragione dell'inidoneità
delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte
quali tertia comparationis;
che in tale decisione questa Corte ha sottolineato la
razionalità della scelta che, in un sistema transitorio di
reclutamento del personale, accorda un trattamento più favorevole
all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa;
che ciò rappresenta attuazione del principio di buon andamento
della P.A. - evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una
corretta selezione - e risulta prevalente nel bilanciamento con gli
altri parametri costituzionali evocati;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in
quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi
per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti
a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in
legge 3 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
32 e 35, primo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte