Ordinanza n. 140/1997
Altra decisione · depositata il 16/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 5legge 669/1996
- art. 52legge 30/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa il 15 dicembre 1995 dal pretore di S. Maria Capua Vetere,
sezione distaccata di Piedimonte Matese, nel procedimento civile
vertente tra Angela Pagliaro e Banco di Napoli s.p.a. ed altra,
iscritta al n. 1202 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 nel corso di
un giudizio promosso da Angela Pagliaro per opporsi al pignoramento
di mobili posti nell'abitazione della madre, sottoposta ad esecuzione
esattoriale, il pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata
di Piedimonte Matese, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), nella parte in cui prevede che l'opposizione
all'esecuzione esattoriale non può essere proposta dai parenti ed
affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per
quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del
debitore o del coobbligato;
che, secondo il giudice rimettente, sarebbero violati: l'art. 3
della Costituzione, per disparità di trattamento tra i parenti ed
affini entro il terzo grado del debitore e le altre persone
legittimate a proporre opposizione di terzo; gli artt. 24 e 113 della
Costituzione, perché verrebbe impedita la prova sulla fondatezza di
una pretesa, e quindi verrebbe leso il diritto di agire in giudizio e
vanificata ogni tutela giurisdizionale; gli artt. 41 e 47 della
Costituzione, giacché sarebbe preclusa la tutela della proprietà,
mentre sarebbe consentita l'esecuzione coattiva, per soddisfare
debiti altrui, su beni frutto del proprio risparmio;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
investe l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzi che
pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni
pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva delle
imposte non pagate, esclude la proponibilità dell'opposizione da
parte del coniuge e dei parenti ed affini entro il terzo grado del
contribuente, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di
abitazione del contribuente debitore;
che è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale
della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede che
possa essere proposta opposizione di terzo per i beni pervenuti per
atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al
matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenze n.
358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996); difatti i limiti
alla opposizione di terzi, giustificati in relazione alla preminente
esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, possono essere
più rigorosi per i familiari del contribuente moroso, al fine di
evitare fraudolente elusioni, ma non possono essere così assoluti da
collocare sostanzialmente il familiare stesso nella medesima
posizione del coobbligato;
che l'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato
sostituito, nel contesto di nuove disposizioni in materia di
riscossione delle imposte, emanate successivamente all'emissione
dell'ordinanza di rimessione ed ispirate ai principi enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale (art. 5, comma 4, lettera b-bis del
d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30);
che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del
1973, quale risulta a seguito delle innovazioni apportate dal
legislatore, stabilisce che il coniuge, i parenti e affini fino al
terzo grado del contribuente o dei coobbligati possono proporre
opposizione di terzi, per quanto riguarda i mobili pignorati nella
casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri
luoghi a loro appartenenti, non solo quando si tratti di beni
costituiti in dote ma anche quando dimostrino la proprietà acquisita
con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di
donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla
notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;
che, essendo stata modificata la norma sottoposta a verifica di
legittimità costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice
rimettente, perché valuti se, in base alla nuova disciplina, la
questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di S. Maria Capua
Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte