Ordinanza n. 141/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con
ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento
civile vertente tra Rampulla Giuseppe e Pellicciotta Aldo, iscritta al
n. 65 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti
al Pretore di Roma tra i signori Giuseppe Rampulla e Aldo Pellicciotta,
il Pretore sollevò d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli
artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, nonché del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, perché emanato in virtù di una delega conferita al
Governo da una legge costituzionalmente illegittima;
che con ordinanza 13 marzo 1962 il Pretore sospese il giudizio e
trasmise gli atti a questa Corte;
che nel presente giudizio non c'è stata costituzione delle parti
private, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, questa Corte
ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli
artt. 39, 71 e 76 della Costituzione;
che con sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 la Corte ha dichiarato
parimenti non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge n. 741, in relazione all'art. 36 della
Costituzione, che nei suoi termini sostanziali è identica a quella
sollevata dal Pretore di Roma nel presente giudizio, con riferimento
generico a tutta la legge di delegazione;
che l'ordinanza del Pretore di Roma non ha prospettato le ora
enunciate questioni sotto profili nuovi e diversi, che impongano un
riesame della decisione, la quale, pertanto, deve essere confermata;
Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli
artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, e del D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1032, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte