Ordinanza n. 141/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della
tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con
ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dal tribunale di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Monaco Orazio e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 416
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Considerato che con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974 questa Corte
ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non
fondata con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte