Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SENT. 87/91 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA PROFESSIONALE CHE, PUR DANDO CAUSA A MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA, NON COMPORTA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA (C.D. DANNO BIOLOGICO - NON PREVISTA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA I.N.A.I.L. - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE ALLA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - MONITO AL LEGISLATORE.
L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrita' psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (c. d. danno biologico), non puo' dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei piu' generali principi di solidarieta' (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in tal senso, benche' in linea con la tendenza - per piu' versi rilevata anche nella giurisprudenza costituzionale - all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalita' procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la prolungata inerzia che in analoga situazione porto' alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del c.d. sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo all'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali: S. 179/1988: - Riguardo al crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione dei danni alla persona autonomamente considerati: S. nn. 560/1987 e 561/1987. :
sentenza 87/1991massima n. 14101 Riguarda ancheart. 2 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 74 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA INDICATE NELLE TABELLE DI LEGGE - MALATTIE PROFESSIONALI DIVERSE DA QUESTE - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA' - MANCATA PREVISIONE- ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART 211, COMMA PRIMO. - COST., ART. 38, COMMA SECONDO.
Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnologie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipotesi di massima probabilita` di eziologia professionale delle malattie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendibilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'accertamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal sistema predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 211, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e` obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche` si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA - IPOACUSIA DA RUMORE - ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA PER I LAVORATORI NON ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MORBIGENE ELENCATE NELLE TABELLE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nella parte in cui non consente di riconoscere come malattia professionale l'ipoacusia da rumori contratta dal lavoratore adibito, nel medesimo ambiente di lavoro, ad attivita' diverse dalle lavorazioni morbigene tabellate, e' manifestamente inammissibile, in quanto la disposizione impugnata e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro". (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 179/1988.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA NON COMPRESE NELLE TABELLE - ESCLUSIONE DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in conseguenza della gia' intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in parte qua', della norma impugnata. - S. n. 179/1988
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA DA RUMORE CAUSATA DA LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE IN TABELLA - NON INDENNIZZABILITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 140/1981 e O. n. 24/1982.
sentenza 18/1983massima n. 15717 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE COPERTE DALL'ASSICURAZIONE - ELENCAZIONE IN APPOSITE TABELLE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 140/1981, 206/1974 e ord. n. 205/1975.
sentenza 24/1982massima n. 16129 Riguarda anched.P.R. 482/1975
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA A MODIFICARE O INTEGRARE CON ATTO AMMINISTRATIVO LE TABELLE ANNESSE AL MEDESIMO ATTO CON FORZA DI LEGGE CONTENENTE L'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI ALL'ATTIVITA' LEGISLATIVA DEL POTERE ESECUTIVO - NON SUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Nel nostro ordinamento e` riscontrabile una certa proclivita` del legislatore a collocare in un testo legislativo, per lo piu` come allegati, e percio` in aggiunta alla parte squisitamente normativa, anche dati della realta`, individuati in base a criteri tecnici, demandando poi all'esecutivo, o all'organo dell'esecutivo competente per materia, di apportare a quei dati gli aggiustamenti che l'esperienza, una piu` matura riflessione, il progresso tecnico rendano consigliabili. Meglio che un metodo, e` un espediente, questo, tutt'altro che inconsueto, anche se non certo irreprensibile sotto il profilo concettuale, che non puo` tuttavia essere dichiarato di per se` illegittimo e che, quindi, non rende a sua volta illegittimo l'atto con cui l'esecutivo modifica o integra quei dati. La contestualita` di tabelle, liste, elenchi e dell'autorizzazione alla loro modifica od integrazione mediante un atto di normazione secondaria e` la prova che l'inserzione, in una legge o atto equiparato, specie se promosso dalla necessita` ed urgenza, di quelle tabelle, liste, elenchi e` meramente occasionale e che, pertanto, non puo` ravvisarsi in tal metodo l'intenzione di riservare al legislatore materie che postulano valutazioni di carattere tecnico, e percio` logicamente, oltre che tradizionalmente, di pertinenza dell'esecutivo. La Corte ha gia` piu` volte escluso l'illegittimita` costituzionale di simili autorizzazioni, implicitamente ritenendo compatibile col sistema - in quanto non sintomatico ne` di un trasferimento di competenza degli organi del potere legislativo a quelli del potere amministrativo, ne` di un'attribuzione a questi ultimi del temporaneo esercizio del potere legislativo - la circostanza che, per particolari ragioni, si fosse fatto ricorso all'atto legislativo in materia istituzionalmente affidata alla cura di organi amministrativi. La norma impugnata - che autorizza la modifica o integrazione con atto amministrativo delle tabelle delle malattie professionali annesse alla legge delegata di cui fa parte - sfugge percio` alla denunziata censura di illegittimita` costituzionale. Appare, invece, improprio ed alquanto contraddittorio il richiamo agli artt. 76 e 77 Cost. nello stesso momento in cui si afferma che il d.P.R. n. 482 del 1975 e` atto amministrativo. Il vero e` che nell'art. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 non si configura alcuna subdelega da parte del legislatore delegato. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.). - cfr. SS. nn. 43/1959, 61/1963, 32/1966, 40/1970, 139/1976
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA A MODIFICARE O INTEGRARE CON ATTO AMMINISTRATIVO LE TABELLE ANNESSE AL MEDESIMO ATTO CON FORZA DI LEGGE CONTENENTE L'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI PRESTAZIONI IMPOSTE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IMMOTIVATA DEL CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 23 Cost. contiene, si`, una riserva di legge, ma relativa, e percio` non puo` considerarsi illegittima l'eventuale imposizione, a carico dei datori di lavoro, di nuove o diverse prestazioni patrimoniali, che derivasse da un atto non legislativo, quando questo tragga legittimazione da una legge, ancorche` delegata, come appunto nella specie. Si omette ogni considerazione dell'invocazione dell'art. 38 perche` immotivata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 23 e 38 Cost.).
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - PRECEDENTE PRONUNZIA DI INFONDATEZZA CON MONITO DELLA MEDESIMA QUESTIONE - MOTIVAZIONE DEI MONITI AL LEGISLATORE - DISTINZIONE DALLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - INOSSERVANZA DEL MONITO - NON SI CONFIGURA COME NUOVO MOTIVO PER IL RIESAME DEI PRECEDENTE SENTENZA.
La presente denunzia di illegittimita` costituzionale del sistema tabellare sollecita espressamente questa Corte a rivedere la propria precedente pronunzia di infondatezza della medesima questione, con la quale e` stata, ad un tempo segnalata l'opportunita` e l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento il sistema misto. I giudici a quibus fondando, in sostanza, la loro denunzia sull'asserito mancato adeguamento del legislatore alle indicazioni di tale pronunzia mostrano di considerare come motivazione della sentenza quella parte di questa che e`, al contrario, la motivazione del monito. Si tratta senza dubbio di un monito particolarmente energico, pressante e motivato, che non puo` dirsi che non abbia prodotto alcun effetto, a cui comunque, anche se fosse davvero rimasto del tutto inascoltato, non potrebbe egualmente riconoscersi il valore di motivo nuovo a sostegno di una richiesta di riesame della precedente sentenza. La motivazione di questa consiste nel dire e ribadire, in apertura ed a conclusione della pronuncia, che la Corte non puo` sostituirsi al legislatore. Non puo` pertanto non rilevarsi che non risulta esposto alcun motivo che abbia il carattere della novita` rispetto alla sollevata questione di legittimita` costituzionale del sistema tabellare in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost.. - cfr. S. n. 206/1974
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MANCATA INTRODUZIONE DEL SISTEMA MISTO NONOSTANTE PRESSANTE MONITO DELLA CORTE - POLITICITA' DELLA SCELTA TRA SISTEMA TABELLARE E SISTEMA MISTO - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DEL SISTEMA TABELLARE IN SENSO DINAMICO E PIU' FAVOREVOLE AL LAVORATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Fermo restando che la scelta tra sistema esclusivamente tabellare e sistema misto e` indubbiamente politica, considerato che sopravvenute innovazioni legislative hanno conferito al sistema tabellare un carattere dinamico e flessibile, pur se e` mantenuto l'elenco delle lavorazioni, mediante le nuove e piu` late formulazioni delle attivita` lavorative, non puo` dirsi che tale nuovo sistema costituisca fonte delle lamentate disparita` di trattamento dei lavoratori addetti ad attivita` non tabellate rispetto a quelli addetti ad attivita` tabellate, e che il medesimo sistema possa ritenersi limite della copertura assicurativa del rischio professionale solo ad alcune lavorazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 206/1974
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - ASSERITA LESIONE DELLA GARANZIA DEL DIRITTO PROCESSUALE DI AZIONE - IMPROPRIETA' DEL RIFERIMENTO POICHE' DIFETTA POSITIVAMENTE LA TITOLARITA' DEL DIRITTO SOSTANTIVO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma costituzionale invocata come parametro essendo volta a tutelare il diritto processuale d'azione, non puo` dirsi invocata a giusta ragione nei casi in cui difetti positavamente la titolarita` del diritto sostantivo che si vorrebbe far valere in giudizio. E poiche' la doglianza della non azionabilita' dell'asserito diritto e` intesa a rafforzare la censura di illegittimita` costituzionale del sistema tabellare, basta al riguardo ricordare quanto si e` piu` sopra detto sulla legittimita` costituzionale della scelta di tale sistema. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - DIFETTOSA INVOCAZIONE DEI PARAMETRI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le censure sono inammissibili se i parametri costituzionali non sono richiamati o sono invocati incidentalmente, se non vi e` distinzione tra motivazione e dispositivo, se non risulta spesa alcuna parola sulla rilevanza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 23, 38, 76, 77 Cost.).
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale se il problema oggetto della censura e` del tutto ignorato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione e affiora solo nel dispositivo (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 211 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e delle allegate tabelle nn. 4 e 5 (come modificate col d.P.R. n. 482 del 1975) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Riguarda anched.P.R. 1124/1965d.P.R. 1124/1965art. 211 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3, E TAB. ALL. 4, VOCE N. 38 - AMBITO DELLA TUTELA ASSICURATIVA - LIMITI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 35 E 38 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione, e gia' decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206. - v. Sent. n. 207/1974, Ord. nn. 88 e 205/1975.
Riguarda anched.P.R. 1124/1965
LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3, E TAB. ALL. 4, VOCE N. 38 - AMBITO DELLA TUTELA ASSICURATIVA - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 38 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, e 38 della Costituzione, e gia' decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.
LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3 E TAB. ALL. 4, VOCE N. 38 - INTERPRETAZIONE - AMBITO DELLA TUTELA ASSICURATIVA - ESTENSIONE ANCHE AI LAVORATORI DIRETTAMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DELLE LAVORAZIONI ELENCATE IN TABELLA PUR SENZA ESSERE AD ESSE SPECIFICATAMENTE ADDETTI.
L'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non puo' considerarsi una norma speciale, derogante - quanto all'individuazione dei soggetti esposti al rischio delle malattie professionali - al principio generale del cosiddetto rischio ambientale, desumibile dall'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, per cui la tutela assicurativa in materia infortunistica e' estesa a tutti i lavoratori esposti al rischio di determinate lavorazioni - comprese tra le "attivita' protette" a' sensi dell'art. 1 - pur senza essere specificatamente e direttamente applicati ad esse. Anche per le malattie professionali il riferimento all'esercizio di speciali lavorazioni deve essere inteso nel senso lato, dovendosi ritenere addette all'esercizio stesso, in conformita' al disposto dell'art. 1, anche le persone comunque occupate in attivita' complementari o sussidiarie, nel quadro globale delle prestazioni lavorative organizzate dell'impresa nel medesimo ambiente. Onde va riconosciuta in via generale la tutela assicurativa anche ai lavoratori direttamente esposti al rischio delle lavorazioni elencate in tabella, pur senza esservi specificatamente addetti, cosicche' appare infondata al riguardo ogni questione di a.c. per contrasto con il principio di eguaglianza.
LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3 (IN RELAZIONE ALLA TAB. ALL. 4, VOCE N. 38) E ARTT. 140, 142 E 143 (IN RELAZIONE ALLA TAB. ALL. 8 E INTERO CAPO VIII - ADOZIONE DEL SISTEMA TABELLARE - OFFRE MAGGIORI GARANZIE AI LAVORATORI - MANCATA PREVISIONE DI DETERMINATE MALATTIE O LAVORAZIONI - EVENTUALI DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'APPLICAZIONE PRATICA - NON SONO ELIMINABILI DALLA CORTE - NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO.
Il sistema vigente e' caratterizzato dall'assicurazione contro le malattie professionali prevista in esclusiva correlazione con determinate lavorazioni ritenute morbigene, tassativamente elencate nelle tabelle, per le quali sussista la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 1 del testo unico. Per le malattie professionali il sistema della tabella o lista con specificazione, a carattere tassativo, delle malattie protette mediante elenchi annessi al provvedimento normativo, sistema adottato anche da molte altre legislazioni, giova ad eliminare le ovvie difficolta' che presenterebbe per il legislatore il formulare una definizione esauriente della malattia professionale, idonea a consentire, nelle singole fattispecie concrete, il sicuro accertamento dell'origine professionale dei piu' diversi stati morbosi, con esclusione di eventuali cause estranee alle pregresse attivita' di lavoro. Inoltre l'adozione del sistema tabellare, con l'elencazione tassativa delle malattie professionali tipiche e delle correlative lavorazioni morbigene, comporta per i lavoratori il fondamentale vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. Si deve pertanto riconoscere che il sistema tabellare costituisce - in linea di massima - una effettiva garanzia per i lavoratori interessati alla copertura del rischio delle malattie professionali, onde e' da escludere un contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Tanto piu' che il sistema tabellare e' suscettibile di perfezionamento mediante la modificazione o integrazione delle voci di tabella, secondo la procedura prevista dallo stesso art. 3 del testo unico, la quale consente anche ai lavoratori di far sentire le proprie istanze di migliore tutela assicurativa mediante l'intervento delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Peraltro una piu' piena soddisfazione della garanzia costituzionale richiede l'intervento del legislatore, potendo non essere sufficienti sporadici interventi integrativi delle tabelle, i quali, per giunta, difficilmente potrebbero assicurare la copertura del rischio proprio nei confronti dei lavoratori colpiti dalle malattie che venissero successivamente riconosciute come professionali. Onde va segnalata al Governo e al Parlamento l'opportunita' ed urgenza di una soluzione legislativa mista, comprendente sia le tabelle delle tecnopatie protette con l'attuale regime positivo, sia anche la possibilita', riconosciuta a tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle tabelle, e di ottenere conseguentemente le prestazioni di legge.
Riguarda ancheart. 140 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 142 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 143 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.