Ordinanza n. 141/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8r.d. 1516/1937
usata come parametro
citata
- art. 19d.P.R. 636/1972
- art. 20d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dall'art. 8,
comma primo, del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla
costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per
le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) ordinanza
emessa il 10 ottobre 1990 dalla Commissione tributaria di 1° grado di
Verbania nel ricorso proposto da Spaengler Hans ed altro contro
l'Ufficio del Registro di Verbania iscritta al n. 740 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza in data 10 ottobre 1990 la Commissione
tributaria di primo grado di Verbania - adita su ricorso proposto da
Spaengler Hans e Hoch Edeltraut contro l'avviso di ingiunzione,
emesso dall'ufficio del Registro di Verbania, contenente un ordine di
pagamento per imposte complementari, INVIM e di registro, relative ad
un atto di compravendita - ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 108, secondo
comma, Cost. - sia del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3
novembre 1981 n. 739, in quanto non prevede che i dipendenti dello
Stato, componenti di commissioni tributarie, possano assentarsi dal
servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato
dal Presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del
mandato, sia dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516,
norma quest'ultima sulla quale le autorità amministrative fondano i
provvedimenti di autorizzazione ad assentarsi dal servizio per i
dipendenti dello Stato, componenti di commissioni tributarie;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione è stata già dichiarata da questa
Corte manifestamente infondata (ordinanze n. 581 del 1989 e n. 397
del 1990);
che il giudice per la terza volta remittente non prospetta
argomenti nuovi idonei a condurre a diversa conclusione;
che, invero, da un lato, il tema della "autorizzazione" ad
assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento
delle funzioni di componente di commissioni tributarie è del tutto
estraneo alle disposizioni (prescindendosi dal problema della loro
attuale vigenza) dettate con l'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516,
e, dall'altro, la previa segnalazione da parte dell'impiegato alla
propria Amministrazione della relativa assenza, mentre risponde ad
ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza, in nessuna
misura menoma la indipendenza del giudice tributario, dovendosi
l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale
comunicazione in ragione della natura "dovuta" (citata ordinanza n.
581 del 1989) del comportamento cui essa Amministrazione è tenuta al
fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle
funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente;
espletamento regolato nel tempo e nel modo del suo svolgimento
esclusivamente dal Presidente del collegio, quanto alla convocazione,
e dal collegio, quanto all'eventuale rinvio della decisione ad altra
camera di consiglio successiva al giorno dell'udienza (artt. 19 e 20
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3
novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del
contenzioso tributario) e dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio
1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento
delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le
imposte indirette sugli affari), in riferimento all'art. 108, secondo
comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte