Ordinanza n. 141/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 551/1994
- art. 1legge 468/1994
- art. 2legge 468/1994
- art. 3legge 468/1994
- art. 4legge 468/1994
- art. 5legge 468/1994
- art. 6legge 468/1994
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 71Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 73Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 115Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 130Costituzione
citata
- art. 39legge 724/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,
6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del decreto-legge 26
luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) e degli
artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5,
comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), promossi con ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria, Liguria ed ancora
Emilia-Romagna, notificati il 17, 24, 26 agosto ed il 26 ottobre
1994, depositati in cancelleria il 26, 29, 30 agosto ed il 4 novembre
1994 ed iscritti ai nn. 60, 61, 62, 63, 64 e 79 del registro ricorsi
1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con ricorsi notificati il 17, 24 e 26 agosto 1994,
le Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria, hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130
della Costituzione - degli artt. 3, 4 e 6, commi 10 e 11, e 8 del
decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata);
che, con riguardo all'art. 3, viene osservato come esso si ponga
in contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, in
quanto sottrae alla competenza legislativa e amministrativa delle
regioni la materia riguardante la determinazione dei criteri di
formazione e dei contenuti dei programmi di intervento per il rientro
dell'abusivismo di necessità, affidandola al Ministero dei lavori
pubblici, con potere attribuito al Ministero del Tesoro di assegnare
ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici le somme stanziate per la realizzazione dei menzionati
programmi di intervento;
che identiche considerazioni in merito alla sottrazione delle
competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative
sfere di attribuzioni legislative ed amministrative, vengono svolte
da tutte le regioni ricorrenti circa il sancito conferimento ad
organi statali delle funzioni di controllo e sostitutive per i
provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di
commissario ad acta prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 468 del
1994, che viene pertanto ritenuto lesivo degli artt. 5, 115, 117, 118
e 130 della Costituzione, nonché in ordine alla eccessiva
analiticità della normativa statale, dettata in materia di opere
pubbliche di interesse regionale, dal successivo art. 6, commi 10 e
11, ritenuto contrario agli artt. 5, 115, 117 e 118 della
Costituzione;
che, inoltre, l'art. 8 del decreto-legge n. 468 del 1994 viene
censurato con riferimento: a) agli artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 128
della Costituzione, in quanto priva i comuni della possibilità di
disciplinare nel tempo l'espansione dell'abitato (comma 1); b) agli
artt. 5, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in quanto
introduce nell'ordinamento il principio generale del silenzio assenso
per le concessioni edilizie, senza disporre le cautele minime
necessarie ad assicurare la salvaguardia degli interessi pubblici,
nonché in quanto fa divieto all'amministrazione di richiedere, ove
necessarie, "ulteriori integrazioni documentali" (comma 3); c) agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto attribuisce la
giurisdizione sulla responsabilità per danno del sindaco e del
responsabile del procedimento per illegittimo diniego di concessioni
edilizie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
senza provvedere alle necessarie modifiche delle regole processuali e
senza il necessario coordinamento con la giurisdizione del giudice
ordinario per la responsabilità dell'amministrazione (comma 7);
che le Regioni Emilia-Romagna, Campania e Liguria, dubitano
altresì della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge de quo , con riferimento ai parametri dettati dagli
artt. 3, 5, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in ragione
della violazione del generale assetto di competenze, nonché
(riguardo all'art. 1) della vanificazione dell'opera di
regolamentazione e protezione del territorio e dell'ambiente da parte
degli enti territoriali, in conseguenza della riapertura dei termini
della sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985, della
irragionevolezza dei limiti quantitativi indifferenziati di
condonabilità, anche relativamente a situazioni urbanistiche tra
loro diverse e della assimilazione del silenzio delle amministrazioni
di tutela dei vincoli ad un parere favorevole, ed infine
(relativamente all'art. 2, comma 1), della omissione nella connessa
Tabella della previsione di una categoria di contribuzione per le
opere di restauro e risanamento conservativo, ordinariamente soggette
a concessione onerosa;
che le Regioni Toscana ed Umbria impugnano, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche l'art. 5 del
decreto-legge in oggetto, là dove sancisce la violazione del
generale principio dell'intangibilità del giudicato e del limite dei
rapporti esauriti, con ulteriore invasione delle competenze e delle
funzioni amministrative regionali;
che la sola Regione Emilia-Romagna dubita, inoltre, della
legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 468 del
1994, in relazione agli artt. 9, 24, 97, 117, 118 e 128 della
Costituzione, nella parte in cui non consente nessuna forma di tutela
dell'interesse pubblico nel caso della automatica perdita di
efficacia del provvedimento sindacale di sospensione dei lavori
(comma 2), prevede la possibilità di "monetizzare" gli abusi sui
beni paesistici e storico-artistici (comma 4), riduce drasticamente
la sanzione per chi abbia costruito sulla base di concessioni
annullate ed introduce una sanzione assolutamente tenue in caso di
mutamenti di destinazione d'uso (comma 5), liberizzando totalmente le
varianti "non essenziali" ed in parte le stesse varianti essenziali
(comma 6);
che la Regione Liguria dubita infine della legittimità
dell'intero decreto-legge de quo , in riferimento agli artt. 70, 71,
72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, avuto riguardo alla
mancanza dei presupposti per intervenire con la decretazione
d'urgenza in una materia già organicamente disciplinata dalle leggi
n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, n. 493 del 1993 e rispetto alla quale
la regolarizzazione degli abusi pregressi non avrebbe alcun rapporto
con la assunta finalità di rilanciare le attività economiche e di
favorire la ripresa imprenditoriale, nonché alla complessiva
invasione da parte della normativa statale della competenza
legislativa e amministrativa regionale in materia urbanistica;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che, rigettata la domanda di sospensione
dell'impugnato provvedimento normativo (proposta dalle Regioni
Campania, Toscana ed Umbria), i ricorsi siano dichiarati
inammissibili o comunque respinti;
che, con ricorso notificato il 26 ottobre 1994, la Regione
Emilia-Romagna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, 5, comma 3,
7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 3, 9, 24, 97, 113,
117, 118, 128 e 130 della Costituzione, in base a considerazioni
integralmente conformi a quelle svolte nel precedente ricorso avverso
il complesso normativo sostanzialmente identico;
Considerato che le questioni, complessivamente concernenti la
medesima normativa, possono essere riunite e congiuntamente decise;
che i decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994,
n. 551, non sono stati convertiti in legge entro il termine di
sessanta giorni dalla loro pubblicazione, come risulta dai comunicati
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 226 del 27 settembre 1994 e n. 277 del 26 novembre 1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n.
649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei
quali convertito in legge, nonché il decreto-legge 27 marzo 1995, n.
88, attualmente vigente - e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
all'art. 39 regola la medesima materia, hanno un contenuto solo
parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge 26 luglio 1994,
n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 70,
71, 72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del
medesimo decreto-legge, in relazione agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97,
113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130 della Costituzione, sollevate
dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria con
i ricorsi di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1,
3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e
7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551
(Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in relazione agli artt.
3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130 della Costituzione, dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte