Ordinanza n. 141/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 393, 394 e 551 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 22 gennaio 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Torino negli atti relativi alla
denuncia-querela proposta da Mancuso Clorinda n.q., iscritta al n.
386 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 393,
394 e 551 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate
precludono alla persona offesa dal reato di investire direttamente il
giudice per le indagini preliminari della richiesta di incidente
probatorio, consentendole solo di chiedere al pubblico ministero di
promuovere la relativa richiesta;
che ad avviso del giudice rimettente tale disciplina
contrasterebbe:
con il principio di eguaglianza, in quanto riserverebbe alla
persona offesa una irragionevole disparità di trattamento nel
procedimento davanti al pretore rispetto al procedimento per i reati
di competenza del tribunale, posto che in quest'ultimo alla persona
offesa, ove costituita parte civile, verrebbe data la possibilità, a
seguito della sentenza n. 77 del 1994, di presentare richiesta di
incidente probatorio in sede di udienza preliminare, facoltà
ovviamente preclusa nel procedimento davanti al pretore, ove non è
prevista l'udienza preliminare. Il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione emergerebbe inoltre dal confronto tra la posizione della
persona offesa e quella del pubblico ministero e della persona
sottoposta alle indagini, in quanto la facoltà di rivolgere
direttamente al giudice per le indagini preliminari richiesta di
incidente probatorio è prevista solo per questi ultimi;
con il diritto di difesa della persona offesa, che risulterebbe
menomato dall'impossibilità di presentare direttamente al giudice
per le indagini preliminari richiesta di incidente probatorio,
essendo tale richiesta subordinata al filtro del pubblico ministero e
non essendo inoltre previsto alcun gravame nei confronti del decreto
con cui il pubblico ministero abbia respinto la richiesta a norma
dell'art. 394, comma 2, cod. proc. pen.;
con l'art. 111 della Costituzione, in quanto, nel caso di
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,
basata tra l'altro su istanza di accertamento peritale mediante
incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari si
troverebbe nell'impossibilità di utilizzare tutti gli elementi di
valutazione necessari per poter decidere se emettere decreto di
archiviazione, ovvero ordinare al pubblico ministero di formulare
l'imputazione a norma dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen.;
che nel caso di specie il pubblico ministero, dopo avere disposto
consulenza tecnica affidata a due medici legali, aveva appunto
presentato richiesta di archiviazione, a cui si era opposta la
persona offesa, allegando controdeduzioni del proprio consulente
tecnico di parte;
che il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la
richiesta di archiviazione, ordinando al pubblico ministero di
svolgere ulteriori indagini, e che questi, eseguite le indagini,
aveva reiterato la richiesta di archiviazione, avverso la quale la
persona offesa aveva nuovamente proposto opposizione;
che tale meccanismo (richiesta di archiviazione, ordine del
giudice per le indagini preliminari di svolgere ulteriori indagini,
tra cui nuove consulenze tecniche, reiterazione della richiesta di
archiviazione del pubblico ministero, nuova opposizione della persona
offesa, basata su ulteriori valutazioni medico-legali dei consulenti
di parte, con contestuale richiesta di disporre perizia mediante
incidente probatorio) si era ripetuto per cinque volte, sino a che la
persona offesa aveva presentato per la sesta volta opposizione,
eccependo la questione di legittimità costituzionale della
disciplina che non le consentiva di presentare direttamente richiesta
di incidente probatorio, questione poi sollevata dal giudice
rimettente nei termini sopra indicati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto
di rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rimessione non emerge se
sussistono i presupposti perché possa essere disposta perizia
mediante incidente probatorio, cui si può ricorrere, a norma
dell'art. 392, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., solo se "la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto a modificazione non evitabile", ovvero nel caso in cui la
perizia, se fosse disposta al dibattimento, ne determinerebbe una
sospensione superiore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, cod.
proc. pen.); anzi, secondo l'Avvocatura dello Stato, dalla lettura
dell'ordinanza parrebbe desumersi che non si versi nell'ipotesi di
cui alla lettera f) dell'art. 392 del codice di procedura penale;
Considerato che effettivamente nell'ordinanza di rimessione il
giudice rimettente ha completamente omesso di prendere in
considerazione se nel caso di specie erano sussistenti le condizioni
a cui l'articolo 392, comma 1, lettera f), e comma 2, del codice di
procedura penale subordina la possibilità di accogliere la richiesta
di disporre perizia mediante incidente probatorio, nonché gli
ulteriori requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 551, comma
2, cod. proc. pen. con riferimento al procedimento davanti al
pretore;
che non solo il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla
rilevanza della questione, ma ne ha erroneamente e impropriamente
individuato la rilevanza nella possibilità di decidere se accogliere
la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ovvero
ordinargli di formulare l'imputazione solo ove avesse potuto
utilizzare i risultati della perizia medico-legale disposta con
incidente probatorio;
che tale presupposto, oltre a non figurare tra le condizioni di
ammissibilità dell'incidente probatorio indicate dal codice di
procedura penale, è in via di principio privo di fondamento, in
quanto ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione,
così come ai fini di qualsiasi altra decisione da assumere sulle
richieste delle parti, il giudice per le indagini preliminari può
utilizzare ogni elemento acquisito nel corso delle indagini, tra cui
non solo le consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero, ma
anche quelle depositate dalla persona offesa e dalla persona
sottoposta alle indagini;
che, a tali fini, la perizia espletata in sede di incidente
probatorio non costituisce di per sé elemento caratterizzato da
maggiore valenza probatoria rispetto agli atti di indagine confluiti
nel fascicolo del pubblico ministero, essendo la finalità
dell'incidente probatorio solo quella di cristallizzare una prova in
vista della sua utilizzazione dibattimentale, se e in quanto
sussistano i presupposti di non rinviabilità e le altre condizioni
di ammissibilità dell'atto rispettivamente enunciati dagli artt. 392
e 551, comma 2, cod. proc. pen.;
che pertanto, nel caso di specie, rientrava nei compiti del
giudice per le indagini preliminari assumere comunque una decisione
sulla base delle indagini sino ad allora svolte, fermo restando che,
ove il giudice avesse ordinato al pubblico ministero di formulare
l'imputazione, sarebbe stato possibile, se necessario, disporre la
perizia medico-legale nel corso del dibattimento;
che la questione deve dunque ritenersi manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 393,
394 e 551 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte