Ordinanza n. 142/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 689/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 8legge 38/1982
- art. 32legge 990/1969
- art. 58legge 38/1982
citata
- art. 58legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Vitale Giuseppe ed il Prefetto di
Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Pretore di Sampierdarena
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rotondi Maurizio ed
altro e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 523 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Pretore di Pieve di
Cadore nel procedimento civile vertente tra Silvestri Mario ed il
Prefetto di Belluno, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre
1985 (r.o. 467 del 1986) e il Pretore di Pieve di Cadore con
ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986) hanno denunciato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in
cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma
(divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte
dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo
privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo risulti
provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento: e ciò
per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne emergerebbe
rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art.
32, primo comma, della legge 24 novembre 1969, n. 990, consente di
evitare la confisca se entro il termine fissato
dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi;
che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 20 marzo 1986
(r.o. 523 del 1986) ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di
circolazione anche quando quest'ultima sia stata rilasciata
successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma
(divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte
dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393: e ciò per l'irragionevole identità di
trattamento che la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i
veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati,
perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta
di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o
analoghe e vanno, quindi, riuniti;
che sulle questioni rispettivamente sollevate dalle une e
dall'altra ordinanza questa Corte si è già pronunciata con la
sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n. 148 del 1986 e
n.290 del 1986), dichiarandole tutte inammissibili, in quanto "la
soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da
richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del
veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe
prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali,
come tali demandate al solo legislatore".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione
alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467 del 1986) e dal
Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612
del 1986);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di
Sampierdarena con ordinanza del 20 marzo 1986 (r.o. 523 del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte