Ordinanza n. 142/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 2 marzo 1987 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, iscritta al
n. 532 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione
tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, avente ad oggetto
accertamenti per irpef ed ilor, la contribuente impresa Zappasodi
Renato ed altri chiedeva al Pretore di San Benedetto del Tronto di
sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con
ordinanza del 2 marzo 1987 (reg. ord. n. 532 del 1987), sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo che in pendenza
del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un
terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato
dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il
potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere
dell'autorità giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24
e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione
da parte di organi giurisdizionali ledesse il diritto del
contribuente di difendersi in giudizio;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della
questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento di urgenza di cui
all'art. 700 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 702
stesso codice e di conseguenza, essendo il giudizio a quo già
esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel
giudizio stesso;
che pertanto la questione medesima dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile alla stregua della costante
giurisprudenza di questa Corte (v. ordd. nn. 252 del 1985, 68 del
1986, 428 del 1987);
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113
Cost., dal Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte