Ordinanza n. 142/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 551/1988
- art. 3legge 551/1988
- art. 1legge 61/1989
- art. 3legge 61/1989
usata come parametro
citata
- art. 665Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), promosso con
ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore di Torre Annunziata
nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano
Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio
di un immobile locato per uso abitativo, esecuzione promossa da
Alfonso Castellano sulla base di sentenza che aveva accertato la
legittimità del recesso per necessità, il Pretore di Torre
Annunziata, con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del
conduttore-opponente, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni,
nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione;
Considerato che il decreto-legge n. 551 del 1988, da un lato
sospende l'esecuzione dei provvedimenti (sentenze, convalide di
licenza o di sfratto, ordinanze di rilascio di cui all'art. 665
c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato la
cessazione del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art.
2), e dall'altro dispone (art. 3, primo comma) che l'assistenza della
forza pubblica sia concessa secondo criteri stabiliti dal prefetto in
relazione alle indicazioni della commissione di cui all'art. 4 e che
(art. 3, secondo comma), nell'ambito di tali criteri, sia data la
priorità, oltre che ai titoli a esecuzione non sospesa - fra i quali
devono annoverarsi le sentenze che abbiano accertato la legittimità
del recesso per necessità del locatore di cui all'art. 59 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 - anche ad alcuni titoli a esecuzione
sospesa, purché il locatore che agisce in base ad uno di essi
dichiari, nelle forme previste, di avere urgente necessità di
adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, del
genitore o dei figli;
che ad avviso del giudice a quo la normativa denunciata determina
ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo
diritto di difesa, in quanto, mentre consente al locatore di far
valere, al fine di ottenere la priorità nell'esecuzione, una
situazione di necessità, peraltro non contemplata dal titolo, non
consente al conduttore di far valere, al fine di opporsi
all'esecuzione di sentenza fondata sulla necessità del locatore
(art. 59 legge n. 392 del 1978), il successivo venir meno della
necessità;
che la mancata previsione da parte della normativa impugnata -
normativa concernente l'ipotesi che il locatore faccia valere la
propria necessità come causa di priorità, nell'ottenimento della
forza pubblica ai fini dell'esecuzione del proprio titolo, rispetto
ad altri locatori richiedenti del pari la detta assistenza -
dell'ipotesi che il conduttore esecutato intenda far valere la non
persistenza della necessità del locatore, accertata nel giudizio di
cognizione fra le dette due parti, per opporsi all'esecuzione
promossa dal locatore, non può ritenersi in violazione dei parametri
suindicati;
che, invero, tra le due ipotesi non vi è alcuna omogeneità,
trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il
locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori
richiedenti, i soli controinteressati e suscettivi di essere
danneggiati direttamente da una scorretta risoluzione del conflitto,
e nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e
locatore esecutante;
che, d'altra parte, la normativa impugnata non ignora l'esigenza
del conduttore di far valere la non persistenza della necessità
addotta in sede di richiesta della forza pubblica dal locatore,
giacché, se questi non utilizzi l'immobile recuperato entro un
termine, riconosce al conduttore stesso, in relazione al danno
indiretto da lui riportato per effetto della priorità male acquisita
dal locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del
danno e il rimborso delle spese (quarto comma dell'art. 3
decreto-legge n. 551 del 1988);
che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere - come
nel caso - la non persistenza della necessità addotta dal locatore
nei suoi confronti nel giudizio di cognizione, anche se non può
farne motivo di opposizione all'esecuzione, non è privo neanche esso
di tutela, giacché, se il locatore non utilizzi l'immobile
recuperato entro un termine, fruisce del più incisivo rimedio
apprestato dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, vale a dire,
oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione in
alternativa al mero risarcimento del danno;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di
disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge
21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte