Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORD. N. 367/89. LOCAZIONI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO NON FONDATA SU PROVA SCRITTA - EMISSIONE DI ORDINANZA DI RILASCIO NON IMPUGNABILE E IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 665. - COST., ARTT. 3, 24.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' esaminata sotto gli stessi profili attualmente prospettati dal giudice "a quo" e decisa nel senso dell'infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 cod. proc. civ., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede l'emissione di una ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile, immediatamente esecutiva, nel caso in cui l'opposizione dell'intimato non sia fondata su prova scritta. - v. S. nn. 238/1975, 94/1973.
LOCAZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC. - INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' - OMESSA PREVISIONE DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE AD UNO O PIU' DIPENDENTI DEL LOCATARIO; MANCATA PREVISIONE DELL'INTERVENTO IN GIUDIZIO DEL DIPENDENTE E DELL'ADEMPIMENTO, DA PARTE SUA, DELL'OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 35 COST. - OMESSO ACCERTAMENTO AD OPERA DEL GIUDICE A QUO DEI "GRAVI MOTIVI", CHE AVREBBERO POTUTO DETERMINARE IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 35 Cost., degli articoli: a) 658 cod. proc. civ., in quanto non prevede che la intimazione di sfratto per morosita', concernente immobili in cui vengono svolte attivita' industriali, artigianali, ecc., con diversi lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a conoscenza di uno o piu' lavoratori dipendenti; b) 665 stesso codice, in quanto non prevede che il lavoratore, dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto, possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare immediatamente la mora; c) 1180 cod. civ., in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di morosita' di quest'ultimo, possa adempiere la relativa obbligazione senza che il creditore-locatore ed il debitore-locatario possano opporsi. Nella specie difetta infatti il requisito della rilevanza, in quanto le questioni sono state sollevate senza il previo accertamento, da parte del giudice remittente, dell'esistenza - prospettata dal conduttore nel corso del procedimento di convalida di sfratto per morosita' - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod. proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile presentata dal locatore. - S. n. 300/1983.
Riguarda ancheart. 1180 Codice civileart. 658 Codice di procedura civile
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE O ALTRO USO - PROCEDIMENTI SPECIALI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Riguarda ancheart. 658 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civileart. 657 Codice di procedura civileart. 659 Codice di procedura civileart. 661 Codice di procedura civileart. 667 Codice di procedura civilee altri 6
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - RAPPORTO DI LOCAZIONE D'OPERA - CORRISPETTIVO CONSISTENTE NEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - INAPPLICABILITA' A TALE RAPPORTO DELLA PIU' FAVOREVOLE DISCIPLINA VINCOLISTICA PREVISTA PER IL SOLO RAPPORTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 238/1975, 89/1972, 94/1973 e 171/1974.
sentenza 58/1978massima n. 16183 Riguarda ancheart. 659 Codice di procedura civile
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV. ARTT. 659 E 665 - RAPPORTO DI LOCAZIONE D'OPERA - CORRISPETTIVO CONSISTENTE NEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER QUALSIASI CAUSA - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - OPPOSIZIONE, PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.
Riguarda ancheart. 659 Codice di procedura civile
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO - RAPPORTO CON QUELLO DEI PRECETTI AD ESSO SUCCESSIVI.
L'art. 2 Cost. si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inderogabile della persona umana mentre e' nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati: vanno pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con riferimento a tale disposizione senza alcun collegamento diretto ed immediato con altre norme della Costituzione (nella specie la questione di legittimita' costituzionale aveva ad oggetto gli artt. 659 e 665 c.p.c. concernenti il procedimento per convalida di sfratto).
Riguarda ancheart. 659 Codice di procedura civile
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 655 - LIMITAZIONE PROBATORIA A CARICO DEL CONDUTTORE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di questione identica ad altra dichiarata infondata con precedenti pronunzie, ove non siano addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte stessa a modificare le precedenti pronunzie. (Specie in cui era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 C.P.C. per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 94 del 13 giugno 1973).
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 655 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza di questioni gia' dichiarate non fondate con precedente sentenza, ove non siano stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la Corte stessa a modificare la precedente pronunzia (specie in cui era stata proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 cod. proc. civ. gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973).
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 663 (MANCATA COMPARIZIONE O MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO) E ART. 665 (OPPOSIZIONE, PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 111, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, essendo stata gia' la stessa questione dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 89 del 1972 e 94 del 1973.
Riguarda ancheart. 663 Codice di procedura civile
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 665 - OPPOSIZIONE E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ORDINANZA DI RILASCIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E NON IMPUGNABILE, CON RISERVA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - NON DA LUOGO A TUTELA PRIVILEGIATA DEL LOCATORE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARITA' DEL RAPPORTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non costituisce irrazionale tutela privilegiata in favore del locatore e non contrasta quindi con il principio di eguaglianza l'art. 665 del Cod. proc. civ., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. invero, per principio generale in materia deve considerarsi legittima una differenziazione di trattamento con adattamento della disciplina che abbia riguardo alla particolarita' del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica. E tale principio vale nella specie, trattandosi, appunto, di un procedimento speciale, inquadrabile nella categoria delle pronuncie con riserva, predisposto dal legislatore per determinate finalita', fra le quali quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento del bene locato.
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 665 - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO NON FONDATA SU PROVA SCRITTA - ORDINANZA DI RILASCIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E NON IMPUGNABILE, CON RISERVA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non pone in essere una limitazione irrazionale del diritto di valersi del mezzo ordinario di difesa della prova orale, e non contrasta pertanto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 665 c.p.c., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. Invero il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per se' stesso violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore, in piena discrezionalita', limitarne o escludere l'ammissibilita'. D'altra parte l'esercizio del diritto di difesa ben puo' subire limitazioni che trovino nel sistema una loro razionale giustificazione, la quale nel caso in esame, si identifica nell'esigenza di rapidita' ed immediatezza cui risponde lo speciale procedimento, che comunque, anche attraverso i poteri di valutazione e di intervento affidato al giudice, conserva una sufficiente tutela alla posizione dell'intimato. Ne' l'inoppugnabilita' dell'ordinanza di rilascio costituisce violazione del diritto di difesa poiche' il provvedimento e' privo di contenuto decisorio in senso sostanziale, ed e' seguito dal procedimento di merito in forma ordinaria, con possibilita' di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni, secondo il dedotto ed il deducibile.