Art. 665 c.p.c.Opposizione, provvedimenti del giudice

[1]Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

[2]L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504)).

Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art665 · fonte su Normattiva