Ordinanza n. 142/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,
nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15
e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 18,
ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 "nella parte in cui
non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorità procedente
per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a
reclamo";
che in ordine alla rilevanza della questione il giudice
remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia
cautelare, ed alla quale il pubblico ministero ha negato, senza
rendere noti i motivi del diniego, il permesso di colloquio con la
moglie, ha presentato istanza affinché tale permesso venga accordato
dal g.i.p. o, in subordine, affinché venga sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18 e 11 dell'Ordinamento
penitenziario, e degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento
del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme non
prevedono l'esclusiva competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui
tra detenuti e familiari;
che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice a quo ha
ritenuto di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimità
costituzionale prima indicata, perché, in caso di ritenuta
fondatezza della medesima, "la richiesta in esame non dovrebbe essere
dichiarata inammissibile, perché presentata ad organo incompetente,
ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere
trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo
fosse diversamente indicato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della questione;
Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione,
la questione di legittimità costituzionale appare essere stata
sollevata dopo aver già sostanzialmente esaurito il thema
decidendum, come può anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo
dell'ordinanza, della sospensione del giudizio;
che, inoltre, l'ordinanza propone interpretazioni alternative
della norma della cui costituzionalità si dubita, senza indicare
precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato
sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non
consente l'esatta individuazione del petitum effettivamente
perseguito (v. analogamente: sentenza n. 30/1983 e ordinanze nn.
204/1983, 518 e 568 del 1990;
che pertanto la questione, così come prospettata, va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge
26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte