Ordinanza n. 142/1997
Altra decisione · depositata il 16/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 62r.d. 3123/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo
comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento
dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 10
aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto da Esposito
Armando contro l'Accademia di belle arti ed altro iscritta al n. 540
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanza del 2 dicembre 1989, pervenuta a questa Corte il 15
maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123
(Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3,
33 e 34 della Costituzione;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata si pone in
conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in
cui prevede che allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si
possa essere iscritti per più di cinque anni;
che in punto di rilevanza il TAR ha osservato che, nel caso
sottoposto al suo giudizio, il ricorrente, rimasto fuori corso per un
anno, dopo aver completato il ciclo di studi col superamento di tutti
gli esami, si era visto negare il rilascio del diploma proprio in
considerazione del tenore della norma in oggetto;
che pur essendo indubbia la particolare natura delle Accademie di
belle arti, la cui collocazione è in certo modo intermedia tra gli
istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad
avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma
ingiustificatamente severa, soprattutto se confrontata con quelle che
regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria;
che, mentre per la scuola media inferiore e superiore le norme
vigenti stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga
frequentata per due volte, l'ordinamento universitario consente il
cosiddetto "fuori corso" con l'unico limite di cui all'art. 149,
secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per cui lo studente
che non sostenga esami per otto anni consecutivi decade dalla
qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già
superati;
che a parere del rimettente una simile disparità di trattamento,
ingiustificatamente discriminatoria nei confronti degli studenti
dell'Accademia di belle arti, si porrebbe anche in contrasto con gli
artt. 33 e 34 della Costituzione, risolvendosi in un inadeguato
trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi
più elevati degli studi;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, pubblicata in data 2
dicembre 1989, è pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996;
che in questo arco di tempo sono intervenute nuove disposizioni,
tra cui sia il d.m. 30 settembre 1993, n. 540 (Regolamento recante
norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami
nelle Accademie di belle arti) ed il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado), che hanno rivisitato in maniera significativa la materia
dell'istruzione artistica, fornendo comunque una serie di elementi
utili per la corretta interpretazione della norma impugnata;
che, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto 30
settembre 1993 sembra consentire allo studente dell'Accademia di
belle arti un ulteriore anno di fuori corso, al fine di superare gli
esami relativi a non più di un quarto delle materie complementari;
che, alla luce di tale mutato quadro normativo, è opportuno che
il giudice a quo provveda ad una riconsiderazione della questione, al
fine di valutarne la perdurante rilevanza e di individuare in modo
corretto le norme da porre all'esame di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte