Art. 34 cost.
[1]La scuola è aperta a tutti.
[2]L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
[3]I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
[4]La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti