Ordinanza n. 142/2000
Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
- art. 17legge 341/1990
usata come parametro
citata
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 3 e il 4 dicembre 1998
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, il 19 dicembre
1997 e il 21 ottobre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, il 3 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, il 28 ottobre e l'11 febbraio 1998, il 19 e il
15 dicembre 1997, il 25 novembre 1998, il 15 e il 1° dicembre 1997,
il 15, il 19 e il 1° (n. 2 ordinanze) dicembre 1997, il 28 gennaio
1998, il 1°, il 19 e il 15 dicembre 1997, il 29 ottobre 1997 e il
5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255, 359, 439, 456, 599, 603,
610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733, 734 del registro
ordinanze 1999, e ai nn. 4, 18, 19, 20, 21 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19,
25, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 50, 51 e 52, prima serie speciale,
dell'anno 1999 e nn. 3, 5 e 6, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Domenico Cicero e di Valentina
Damiata nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
diciannove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 359, 439, 599,
603, 610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733 e 734 del 1999, r.o.
nn. 4, 18, 19, 20 e 21 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio
costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come
modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari;
che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella
fase cautelare, trattandosi di giudizi promossi da studenti non
ammessi all'immatricolazione al primo anno dei corsi, per i quali le
università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e
l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997,
n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi
all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento);
che, secondo tutte le ordinanze di rimessione, in base agli
artt. 33 e 34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa
di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario, come
affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa, poiché
l'art. 33, secondo comma, della Costituzione, stabilisce
espressamente che "la Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione e istituisce scuole di ogni ordine e grado", e
l'art. 34, primo comma, sancisce che "la scuola è aperta a tutti";
che nelle ordinanze si osserva che la previsione
costituzionale di una riserva relativa di legge in una determinata
materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre
fonti la disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile, come
precisato dalla giurisprudenza costituzionale, soltanto previa
determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di
precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria,
o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della
disciplina;
che la disposizione censurata, al contrario, conferisce al
Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi
all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei
principi generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il
compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica
amministrazione, il Consiglio universitario nazionale, i criteri
generali per la regolamentazione dell'accesso;
che la violazione del principio della riserva di legge
comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della
tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della
Costituzione;
che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale
(ad eccezione di quello iscritto al r.o. n. 665 del 1999) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
che, con tre ordinanze di rimessione di identico tenore (r.o.
nn. 254, 255 e 456 del 1999), anche il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge
15 maggio 1997, n. 127, per violazione dei medesimi parametri
costituzionali;
che, precisata la rilevanza della questione, il giudice
rimettente osserva che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte
costituzionale, con la quale analoga questione è stata respinta in
relazione all'istituzione del numero chiuso per l'accesso a taluni
corsi di laurea, non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi
di incostituzionalità della norma esaminata, perché il potere
attribuito al Ministro è stato in concreto esercitato anche per
corsi universitari per i quali non sembrano rinvenibili
nell'ordinamento idonee norme legislative a supporto del regolamento
ministeriale adottato;
che anche in questi giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
che nei giudizi di cui al r.o. nn. 254 e 255 del 1999 si sono
costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi a quibus
chiedendo l'accoglimento della questione per violazione degli
artt. 3, 34, 70 e 76 della Costituzione, in particolare sostenendo
che, al di fuori dei titoli accademici cui la sentenza della Corte
costituzionale n. 383 del 1998 si riferisce, la disposizione
impugnata istituirebbe un potere ministeriale svincolato da adeguati
criteri di esercizio, in violazione del principio costituzionale
della riserva di legge, nonché del principio costituzionale
dell'autonomia universitaria, in quanto quest'ultima si troverebbe
vincolata a regolamenti del potere esecutivo.
Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa
questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la
programmazione a livello nazionale e di singole università degli
accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono
una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,
dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità
amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)
dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni
degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti in
virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o
comunque ammessi dagli atenei;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai tribunali
amministrativi regionali del Lazio e per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte