Ordinanza n. 143/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 1047/1957
- art. 25legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 13r.d.l. 636/1939
- art. 18legge 1272/1939
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,
secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione
dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni), e dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Pescara nel
procedimento civile vertente tra Farchione Concetta e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 328 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 277 del 23 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Tortora Pasqualina e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 531 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41 del 12 febbraio 1975;
3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Paolozza
Giovannangelo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta
al n. 89 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l'atto di costituzione di Paolozza Giovannangelo;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza 2 aprile 1974 del pretore di Pescara
propone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25,
primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova di coltivatore
diretto deceduto dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il
coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio
1970 o successiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza 14 novembre 1974 del pretore di Napoli eleva a
sospetto di incostituzionalità la stessa disposizione, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
che l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice del lavoro del
tribunale di Benevento solleva questione di costituzionalità dello
stesso art. 25 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui esclude
dal beneficio della pensione di riversibilità l'orfano, inabile al
lavoro, di coltivatore diretto, mezzadro o colono deceduto
anteriormente all'entrata in vigore di tale legge (lo maggio 1969);
nonché dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047, nella parte in cui non riconosce in ogni caso all'orfano inabile
al lavoro la pensione di riversibilità: e ciò in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
che in questa sede si è costituito solo Giovannangelo Paolozza,
mentre non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che la questione sollevata con le ordinanze del pretore
di Pescara e del pretore di Napoli è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 33 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi o diversi, in quanto anche
per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. valgono
le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza;
che per le disposizioni censurate dal giudice del lavoro del
tribunale di Benevento - e nei limiti dell'ordinanza - valgono le
stesse statuizioni della menzionata sentenza n. 33 del 1975, tenendo
anche conto dell'equiparazione tra orfani minori ed orfani inabili
(contenuta nell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, richiamato dall'art. 18 della legge
n. 1047 del 1957), che rientrano nella generica e comprensiva
categoria di orfani su cui si è già pronunziata la ridetta sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata con l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice
del lavoro del tribunale di Benevento - dell'art. 18 della legge 26
ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per l'invalidità
e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), già dichiarato
illegittimo con sentenza n. 33 del 1975 di questa Corte, in parte qua;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata con le tre ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 25 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarata
non fondata con la stessa sentenza numero 33 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte