Ordinanza n. 143/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.169 e 170 del
codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio
1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 533 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14
luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52
della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 169 e 170 del codice
penale militare di pace, nella parte in cui comminano la pena
detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di
cose mobili militari;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è già stata dichiarata
inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e che nell'ordinanza di
rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli
esaminati allora dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale
militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52
della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza
del 14 luglio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte