Ordinanza n. 143/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 384/1992
- art. 47d.P.R. 639/1970
usata come parametro
citata
- art. 6legge 103/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n.
438, promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 12 luglio 1993 dal Pretore di
Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Ercolani Anna, in
proprio e n.q., ed altri e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 680 e 687 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) n. 4 ordinanze emesse l'11 novembre 1993 dal Pretore di Savona
nei procedimenti civili vertenti tra Tronchin Maria ed altre e
l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 804, 805, 806 e 807 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Anna Ercolani
contro l'I.N.P.S. per ottenere i ratei della pensione di invalidità
di cui era titolare il defunto marito, dalla data della revoca del
beneficio a quella del decesso, il Pretore di Viterbo, con ordinanza
del 12 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n.
384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il primo comma
reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, che prevede, rispettivamente, per le
controversie in materia di trattamenti pensionistici un termine
triennale di decadenza dall'azione giudiziaria (in luogo del
precedente termine decennale, già qualificato di decadenza anziché
di prescrizione, dall'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166), e per le controversie
in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra
cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di
un anno (termini decorrenti dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto
o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere
dalla domanda di prestazione), mentre il terzo comma dispone che la
nuova disciplina non si applica "ai procedimenti instaurati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
ancora in corso alla medesima data";
che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di specie è
applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo
stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 384
del 1992;
che, così interpretata, la legge è ritenuta contrastante: a)
col principio di eguaglianza perché discrimina ingiustificatamente i
titolari del diritto, per i quali il dies a quo della decadenza
dall'azione giudiziaria si è verificato anteriormente al detto
giorno, a seconda che abbiano proposto la domanda giudiziale prima o
dopo il 19 settembre 1992; b) col diritto di difesa, perché il nuovo
termine triennale era già scaduto quando è entrato in vigore il
d.-l. n. 384 del 1992, sicché l'avente diritto è stata privata
della tutela giurisdizionale non per sua inerzia, posto che era
ancora in corso a quella data il più ampio termine previsto dalla
normativa precedente; c) con l'art. 38 della Costituzione perché la
retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto a una
prestazione previdenziale;
che analoga questione, in riferimento ai medesimi parametri, è
stata sollevata dallo stesso Pretore di Viterbo, con ordinanza in
pari data, nel corso di più procedimenti riuniti, promossi da Romolo
Bernardini e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere l'indennità di
disoccupazione nella misura rivalutata spettante in base alla
sentenza di questa Corte n. 497 del 1988;
che il giudice remittente ritiene fondata l'eccezione di
decadenza eccepita dall'I.N.P.S. alla stregua della nuova disciplina,
che assoggetta l'azione giudiziaria per questa prestazione
previdenziale a un termine di decadenza di un anno, mentre la domanda
sarebbe stata tempestivamente proposta se fosse rimasto applicabile
il termine quinquennale previsto dalla disciplina precedente;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata;
che, nel corso di quattro giudizi promossi da Maria Tronchin e
altri contro l'I.N.P.S. per ottenere le prestazioni economiche
dell'assicurazione contro la tubercolosi, il Pretore di Savona, con
altrettante ordinanze in data 11 novembre 1993, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4 (recte 1 e 3)
del citato d.-l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del
1992;
che le norme impugnate sono interpretate dal giudice remittente
nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale
soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento
giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto e sia ancora in corso a tale data;
che, così interpretata, la legge è ritenuta contraria agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con motivazione analoga a
quella sopra riferita del Pretore di Viterbo;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata;
Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze vertono su
questioni identiche o analoghe e, pertanto, possono essere riuniti e
decisi con unico provvedimento;
che tali questioni sono già stata esaminate da questa Corte,
che le ha dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione,
con sentenza n. 20 del 1994;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,
del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - già
dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza
n. 20 del 1994 - sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli
artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, 3, 24 e 113 della Costituzione,
dai Pretori di Viterbo e di Savona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte