Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18legge 299/1994
  • art. 2legge 451/1994
  • art. 18d.l. 299/1994

citata

  • art. 4legge 26/1986
  • art. 2legge 338/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia

di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito

dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia

di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e

nel settore previdenziale), convertito dalla legge 28 novembre 1996,

n. 608, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 22 ed

il 26 aprile 1997 dal pretore di Gorizia nei procedimenti civili

vertenti tra la Strap s.r.l. e la Delicia s.p.a. ed altro e l'INPS,

iscritte, rispettivamente, ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e della Celchi s.r.l.,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con due ordinanze (r.o. n. 530 del 1997 e r.o. n.

529 del 1997) emesse rispettivamente il 22 aprile e il 26 aprile

1997, pervenute a questa Corte il 10 luglio 1997, il pretore di

Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,

dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299

(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione

degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 1

ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori

socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni impugnate, di cui

la seconda costituisce interpretazione autentica della prima,

stabilendo che gli obblighi contributivi delle imprese della

Provincia di Gorizia (alle quali si riferiva lo sgravio contributivo

disposto per quattro anni dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n.

26, e oggetto di controversie per quanto riguarda la sua entità) si

considerano regolarmente assolti con gli adempimenti relativi ai

periodi precedenti all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, posti in essere anche

successivamente a tale data attraverso operazioni di compensazione

con i debiti contributivi correnti, e così sanando le predette

posizioni contributive senza alcun riguardo alle somme effettivamente

versate violerebbero l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in

quanto attribuirebbero una posizione deteriore a coloro che hanno

applicato correttamente la norma sullo sgravio rispetto a coloro che

hanno pagato in (qualunque) misura inferiore al dovuto, nonché gli

artt. 2 e 38 della stessa Costituzione, in quanto esonererebbero in

parte alcuni soggetti dal pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali al di fuori di un razionale disegno di incentivazione o

di tutela di una categoria, ponendo in essere altresì una disciplina

incongrua rispetto allo scopo, in contrasto con il principio di

ragionevolezza;

che, mentre la prima delle due ordinanze (r.o. n. 530 del 1997)

è emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo relativo al recupero di contributi dovuti e non versati,

la seconda (r.o. n. 529 del 1997) è emessa nel corso di un

procedimento di opposizione a precetto fondato su sentenza di

condanna passata in giudicato, ed è motivata, quanto alla rilevanza,

sulla base della asserita necessità per il giudicante, prima di

proporsi eventualmente i problemi di interpretazione e di

legittimità costituzionale delle norme impugnate, sotto il profilo

della loro applicabilità anche ai rapporti coperti da giudicato, di

veder risolti i dubbi di legittimità costituzionale circa la

predetta normativa di sanatoria;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS, sostenendo,

nel primo di essi (r.o. n. 530 del 1997), che la sanatoria riguarda

solo i versamenti effettuati in misura inferiore al dovuto ma

corrispondente allo sgravio di cui all'art. 4 della legge n. 26 del

1986, inteso secondo l'interpretazione più favorevole alle imprese,

successivamente smentita dall'art. 2, comma 17, del decreto-legge n.

338 del 1989, e che, così intesa, la disciplina in questione non

realizza alcuna ingiustificata disparità di trattamento, consentendo

anzi a chi abbia versato di più di recuperare la differenza mediante

compensazione; nel secondo giudizio, che la questione è

inammissibile perché il giudicato intervenuto sarebbe insensibile

sia ad una eventuale successiva dichiarazione di illegittimità

costituzionale, sia allo jus superveniens;

che in una successiva memoria lo stesso INPS eccepisce la

inammissibilità anche della questione posta con l'ordinanza r.o. n.

530 del 1997, per difetto di motivazione della rilevanza, in quanto

non sarebbe chiaro in quali termini e limiti era stata contestata nel

giudizio a quo la pretesa dell'istituto assicuratore; sostiene,

ancora, che la questione posta con l'ordinanza r.o. n. 529 del 1997

sarebbe inammissibile anche perché non motivata quanto alla

rilevanza, se non per relationem; e che, nel merito, le due norme

impugnate dovrebbero intendersi nel senso che dispongano la sanatoria

solo nei confronti delle imprese che avevano versato i contributi

nella misura inferiore, anche mediante conguagli, effettuati però

prima dell'entrata in vigore della prima delle due predette norme: le

disparità di trattamento che potrebbero determinarsi sarebbero

inevitabilmente connesse al concetto stesso di sanatoria;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile, in quanto il giudice a quo non avrebbe preso partito

fra le due interpretazioni prospettate delle norme impugnate, quella

cioè secondo cui la sanatoria riguarderebbe tutte le imprese, quale

che fosse l'entità dei pagamenti effettuati, e quella secondo cui

riguarderebbe invece solo i versamenti effettuati avvalendosi nella

misura più elevata dello sgravio contributivo di cui all'art. 4

della legge n. 26 del 1986; in ogni caso la questione sarebbe

infondata, dovendosi intendere le norme in questo secondo

significato, in base al quale, consentendosi il recupero dei maggiori

versamenti attraverso successive compensazioni, si eviterebbe una

disparità di trattamento fra situazioni aventi il medesimo

presupposto contributivo;

che nell'imminenza dell'udienza, il 10 febbraio 1999, ha

depositato altresì memoria, nel giudizio promosso con l'ordinanza

r.o. n. 530 del 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, del 3 settembre 1997, la

Celchi s.r.l., parte del giudizio a quo ma non costituita in

precedenza davanti a questa Corte.

Considerato che i giudizi hanno il medesimo oggetto, onde essi

possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la costituzione della Celchi s.r.l. è inammissibile in

quanto effettuata oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25

della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle norme integrative per

i giudizi davanti a questa Corte, di venti giorni dalla pubblicazione

dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale;

che della questione sollevata con l'ordinanza r.o. n. 529 del

1997 deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità, in quanto

nel giudizio di esecuzione sono prive di rilevanza le questioni di

legittimità costituzionale delle norme già applicate nel

procedimento di cognizione concluso con la sentenza di condanna,

passata in giudicato, costituente titolo per l'esecuzione medesima

(cfr., da ultimo, ordinanza n. 437 del 1997);

che è, invece, ammissibile la questione sollevata con

l'ordinanza r.o. n. 530 del 1997, avendo il remittente motivato in

modo sufficiente circa la rilevanza della stessa e circa

l'interpretazione data dal remittente medesimo alle norme impugnate;

che, ai fini della valutazione, nel merito, della predetta

questione, deve premettersi che le norme impugnate - contrariamente a

quanto ritenuto dal remittente - devono essere intese, nonostante

l'imperfetta formulazione, ma in conformità alla loro evidente ratio

nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi

delle imprese della provincia di Gorizia, relativi ai periodi

anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del

decreto-legge n. 338 del 1989 (recante l'interpretazione autentica

dell'art. 4 della legge n. 26 del 1986, che ha disposto lo sgravio

contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti

all'applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo

l'interpretazione più favorevole alle imprese, già oggetto di

controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione

autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989;

che, così intese, le norme denunciate non prestano il fianco

alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la

disparità di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i

pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in

misura inferiore, configurandosi esse come norme di sanatoria,

dirette a regolarizzare ex post situazioni contributive ancora

pendenti, e alla cui finalità, perseguita dal legislatore, è

connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che

non abbiano effettuato i versamenti nell'intera misura dovuta (cfr.

ordinanza n. 303 del 1997, nonché, in materia tributaria, sentenze

n. 32 del 1976 e n. 33 del 1981, ordinanza n. 539 del 1987);

che, parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli

articoli 2 e 38 della Costituzione, poiché le finalità del sistema

previdenziale e assistenziale non sono di per sé compromesse da una

contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni

contributive;

che ogni ulteriore questione, dibattuta fra le parti anche nei

presenti giudizi, circa l'ambito di applicazione della sanatoria, in

relazione al tempo in cui le imprese potessero operare le

compensazioni al fine di usufruire dello sgravio nella misura più

elevata, attiene esclusivamente a problemi di interpretazione della

normativa in esame, la cui soluzione spetta ai giudici comuni, senza

che vi sia motivo per ulteriori interventi, anche interpretativi, di

questa Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge

16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di

occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2,

comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni

urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a

sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in

riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,

dal pretore di Gorizia con l'ordinanza (r.o. n. 529 del 1997)

indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del predetto

decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del

predetto decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in

riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,

dal pretore di Gorizia con l'ordinanza (r.o. n. 530 del 1997)

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte