Ordinanza n. 143/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 3d.l. 30/1974
usata come parametro
citata
- art. 2Costituzione
- art. 3legge 114/1974
- art. 5legge 261/1991
- art. 26legge 153/1969
- art. 3legge 153/1969
- art. 77legge 261/1991
- art. 3legge 335/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra) e
3, terzo comma, n. 2, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),
convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza
emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Trani nel procedimento civile
vertente tra Carmela De Sario e l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 622 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a
seriespeciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 24 marzo 1999 il pretore di Trani,
nel corso del giudizio civile tra Carmela De Sario e l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) avente ad oggetto la
domanda della prima di accertamento del suo diritto alla pensione
sociale, ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra), in
combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del d.l.
2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974,
n. 114, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
che, secondo il giudice rimettente, in ragione dell'espressa
previsione contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito
in legge n. 114 del 1974, il reddito derivante dalla pensione di
guerra, seppur relativo ad un trattamento di carattere risarcitorio,
era non di meno computabile al fine di determinare la soglia
reddituale richiesta per beneficiare della pensione sociale, atteso
che l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261 - nel sostituire il
primo comma dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e nel
prevedere in generale la non computabilità delle pensioni di guerra
nel calcolo del reddito a fini fiscali, previdenziali ed
assistenziali - aveva però lasciato in vigore il secondo comma dello
stesso art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978, che, richiamando il citato
art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del
1974, perpetuava la computabilità del trattamento pensionistico di
guerra al fine del riscontro del requisito reddituale rilevante per
ottenere la pensione sociale;
che - a suo avviso - tale residuale computabilità delle
pensioni di guerra nel calcolo del reddito al fine della spettanza
della pensione sociale contrasterebbe con la loro natura risarcitoria
ed ostacolerebbe la funzione che svolge la pensione sociale con
conseguente violazione dell'art. 38, nonché dell'art. 3 della
Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
che si è costituito l'INPS, chiedendo anch'esso che la
questione sia dichiarata infondata.
Considerato che già questa Corte ha ritenuto dapprima infondata
(sentenza n. 157 del 1980) e poi manifestamente infondata (ordinanza
n. 174 del 1985) la questione di costituzionalità dell'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974,
n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui
escludevano dal diritto alla pensione sociale coloro che percepivano
pensioni di guerra e stabilivano che, qualora quest'ultima fosse
inferiore alla prima, si avesse diritto a percepire soltanto la
differenza tra l'una e l'altra;
che l'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nel
riordinare la disciplina delle pensioni di guerra, ha contemplato in
generale (al primo comma) l'irrilevanza dei redditi pensionistici
(oltre che ai fini fiscali, anche) ai fini previdenziali ed
assistenziali, lasciando però ferme le disposizioni, già scrutinate
da questa Corte, e segnatamente l'art. 3 del d.l. n.30 del 1974,
convertito in legge n. 114 del 1974, citato, sicché ha confermato la
computabilità delle pensioni di guerra al fine dell'integrazione del
requisito reddituale della pensione sociale;
che, successivamente, l'art. 5 della legge 8 agosto 1991,
n. 261, nel modificare i trattamenti pensionistici di guerra, ha
sostituito il solo primo comma del citato art. 77 del d.P.R. n. 915
del 1978 (ribadendo la natura risarcitoria di tali trattamenti e
ampliando, anche ai fini sanitari, la portata della regola generale
della loro non computabilità, laddove sia prescritto un requisito
reddituale per trattamenti pensionistici e per la concessione di
esoneri, ovvero benefici economici ed assistenziali), ma non ha
modificato il secondo comma dello stesso art. 77, confermando quindi
ulteriormente la computabilità delle pensioni di guerra al fine
dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale;
che questa scelta discrezionale del legislatore non è stata
revocata neppure allorché l'art. 3 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nel contesto della riforma pensionistica, ha sostituito (a
partire dal 1° gennaio 1996) alla pensione sociale l'assegno sociale;
che l'intervento assistenziale della collettività, espresso
nella pensione sociale prima di tale riforma, persegue il fine di
soccorrere coloro che, sprovvisti di mezzi necessari per vivere,
versano in uno stato di bisogno, necessariamente da emendare in
adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e
sociale della collettività, sanciti dagli artt. 2 e 38 della
Costituzione;
che rientra nella discrezionalità del legislatore
individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste
siffatta situazione di bisogno;
che, a tale limitato fine, possono rilevare anche i
trattamenti pensionistici di guerra, i quali, pur avendo natura
dichiaratamente risarcitoria, rappresentano pur sempre
un'attribuzione patrimoniale valida a differenziare non
irragionevolmente la posizione di chi ne sia titolare rispetto a
quella di chi, non beneficiandone, risulti maggiormente bisognevole,
se indigente ed a parità di altre condizioni, dell'intervento
assistenziale dello Stato;
che, quindi, anche il trattamento pensionistico di guerra,
nello specifico contesto normativo della pensione sociale, può
concorrere nella valutazione della soglia reddituale rilevante quale
presupposto per il diritto alla pensione stessa, senza che siano
violati i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di necessaria
protezione sociale (art. 38 Cost.);
che, in conclusione, la proposta questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle disposizioni in materia
di pensioni di guerra), in combinatodisposto con l'art. 3, terzo
comma, numero 2, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcunitrattamenti previdenziali ed assistenziali),
convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Trani, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte