Ordinanza n. 144/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 538Codice di procedura penale
- art. 1d.l. 104/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20
aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di
procedura penale", promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1974
dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nel
procedimento penale a carico di Rapisarda Giuseppe ed altro, iscritta
al n. 18 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dalla Corte
suprema di cassazione nel corso di un procedimento penale a carico di
Rapisarda Giuseppe ed altro è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104,
recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale";
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza 12 giugno 1974, n. 184, e che
non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi
dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104,
recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale",
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione,
dalla Corte suprema di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe e
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 184 del 12 giugno 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte