Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1977 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 44d.P.R. 636/1972

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1975 dalla

Commissione tributaria centrale, il 14 luglio 1976 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Sondrio, il 9 giugno 1976 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Milano, il 9 giugno 1976 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Rovigo, il 23 settembre 1976 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Avellino, il 19 maggio 1976 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Verona, il 3 maggio 1976 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Pisa, il 12 luglio 1976 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Enna, il 7 maggio 1976 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Latina, il 5 gennaio 1977 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Avellino, il 30 novembre 1976 dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia, il 18 dicembre 1976 dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Foggia, il 5 ottobre 1976 dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Frosinone, il 29 novembre 1976

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sala Consilina, il 25

novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Imperia e il 3

maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Napoli, iscritte

rispettivamente ai nn. 680, 689, 694, 695, 734 e 737 del reg. ordinanze

1976 e ai nn. 70, 71, da 81 a 92, 95, 96, 112, 137, 138, 139, 173, 220,

da 226 a 229 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica ai nn. 340 e 346 dell'anno 1976 e ai nn.

31, 51, 94, 100, 107, 148 e 162 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso

tributario).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63;

che la Commissione tributaria di 2 grado di Avellino, con le

ordinanze n. 734/1976 e 92/1977, ha sollevato la questione di

legittimità dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento

all'art. 24 Cost., con riguardo alla irreparabilità degli effetti

della mancata proposizione della stanza per fissazione di udienza, dato

che i nuovi termini di decadenza e prescrizione previsti dallo stesso

art. 44, terzo comma, concernono solo gli ulteriori atti degli Unici

per la definitiva attuazione della pretesa tributaria; ma che, anche

sotto questo profilo, la questione deve dichiararsi infondata, in

quanto la sanzione della estinzione del procedimento per inattività

del contribuente trova giustificazione nelle speciali esigenze connesse

alla prima attuazione della riforma, come già precisato nella

motivazione della sentenza di questa Corte, la quale ha altresì

ritenuto l'ammissibilità del reclamo alla Commissione avverso

l'ordinanza presidenziale; mentre non integra ulteriore profilo di

contrasto con l'art. 24 Cost. la circostanza che nel processo

tributario, diretto all'annullamento di atti di imposizione o di

comportamenti equipollenti della pubblica amministrazione, il termine

per ricorrere sia sempre termine di decadenza, e non possa trovare

applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art. 310

del codice di procedura civile;

che anche nelle altre ordinanze non sono prospettati profili nuovi,

né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la

propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636,

sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n.

63 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte