Art. 310 c.p.c.
Effetti dell'estinzione del processo
[1]L'estinzione del processo non estingue l'azione.
[2]L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo ((e le pronunce che regolano la competenza)).
[3]Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
[4]Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva