Ordinanza n. 144/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12Codice di procedura penale
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice
di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1992 dal Pretore di Vasto nel
procedimento penale a carico di Stellato Giorgetto Mario ed altri,
iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Vasto nel
procedimento penale a carico di D'Addario Michele ed altri, iscritta
al n. 292 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto,
il Pretore di Vasto solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 197 del codice di
procedura penale "nella parte in cui non contempla tra le ipotesi di
incompatibilità con l'ufficio di testimone anche la posizione
dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le
une delle altre";
che, in particolare, il remittente rileva che l'art. 197 del
codice di procedura penale ha limitato le ipotesi di incompatibilità
con l'ufficio di testimone agli imputati in procedimenti connessi a
norma dell'art. 12 del codice di procedura penale, per i quali,
allorché si procede separatamente, l'audizione è regolata dalle
forme previste dall'art. 210 del codice di procedura penale,
trascurando la posizione di chi versi nell'ipotesi contemplata
dall'art. 17, lett. c) , del codice di procedura penale,
irragionevolmente omessa;
che, a suo avviso, detta omissione determina un'ingiustificata
discriminazione nei confronti dell'ipotesi sopraindicata, da
ritenersi invece del tutto assimilabile a quelle per le quali è
sancita l'incompatibilità, nonché una violazione dei diritti di
difesa dell'imputato ("che come testimone non potrebbe presenziare
agli atti del dibattimento, anteriori e diversi da quelli concernenti
l'acquisizione delle sue dichiarazioni");
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi devono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;
che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 e con
l'ordinanza n. 262 del 1992, ha già dichiarato non fondate questioni
identiche rilevando che il criterio posto a base della norma
impugnata, in ordine al divieto di essere assunto come testimone, è
quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei
quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la
veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre
nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati
connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) e che, in ogni
altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma
dell'art. 197, lett. b));
che, conseguentemente, - come hanno chiarito le citate pronunce
- la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria
nei confronti delle persone imputate di reati commessi in danno
reciproco le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo
probatorio tale posizione non è certamente assimilabile a quella dei
soggetti annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo
è in re ipsa, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può
verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza
di una vera e propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi
di cui all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche
per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di
essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);
che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere
l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore
profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
giudice a quo;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Vasto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte