Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Dibattimento - Assunzione delle prove dichiarative - Impossibilità per il giudice di decidere le forme in cui assumere il dichiarante - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del giusto processo - Questione sollevata sulla base di premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone. Il rimettente afferma che, dovendo sentire come testi persone raggiunte da indizi di reità ma non formalmente indagate, sarebbe poi, costretto, in sede di decisione, a dichiarare inutilizzabili le loro dichiarazioni, poiché, da un lato, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. prescinde dall'adempimento postumo dell'iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato, e, dall'altro, l'art. 210 cod. proc. pen. può applicarsi solo se la persona da esaminare ha formalmente assunto la qualità di indagato. Così facendo, però, il rimettente non tiene conto del collegamento sistematico tra l'art. 63, comma 2, e gli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210 del codice di rito: il primo attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197 suddetto nei confronti dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. Perciò delle due l'una: o si ritiene che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. colpisca anche le dichiarazioni rese da chi non è mai stato formalmente indagato, ma allora il giudice ha il potere-dovere di sentire tale soggetto nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., oppure si nega al giudice tale potere-dovere, ma allora bisogna ritenere che anche la inutilizzabilità non può prescindere dalla formale assunzione della qualità di indagato, il che farebbe cadere uno dei presupposti delle censure sollevate. La combinazione dei due assunti rende contraddittorie le premesse interpretative. >-Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà delle premesse interpretative v., citate, ex plurimis , ordinanza n. 127/2009, n. 427 e n. 218/2008.
Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità, con facoltà di astensione dal deporre, del coindagato per il medesimo fatto, non in concorso con l’imputato, la cui posizione sia stata archiviata - Asserito contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 61, 197, comma 1, lettera a), e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevedono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, e la conseguente facoltà di non rispondere, delle persone già indagate per il medesimo fatto, ma non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto. Valgono, infatti, anche nella specie – nell'ipotesi, cioè, di un provvedimento di archiviazione pronunciato a norma dell'art. 408 del codice di procedura penale, nella grande varietà di situazioni che possono in concreto costituirne il presupposto – le medesime considerazioni già svolte – nell'ordinanza n. 76 del 2003, di manifesta inammissibilità – a proposito di una questione avente ad oggetto la disciplina dell'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone di un soggetto nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 del codice di procedura penale in relazione ad un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, tra le tante situazioni non omogenee a cui questa disposizione si riferisce e che potrebbero richiedere discipline differenziate: attesa la natura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, la soluzione di una relativa questione di legittimità costituzionale comporterebbe la definizione di una disciplina non circoscritta a situazioni specifiche, ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, attraverso una complessa ed analitica ricostruzione che implicherebbe lo svolgimento di funzioni e l'adozione di scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore.
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Prova penale - Disciplina di attuazione della riforma costituzionale sul c.d. giusto processo - Facoltà di non rispondere e impossibilità di acquisire ed utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese - Lamentata disparità di trattamento tra imputati in procedimenti diversi, lesione del diritto di difesa, del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, dell’obbligatorietà dell’azione penale, di legalità, della soggezione del giudice alla legge - Sopravvenienza di modifiche normative che investono la disciplina censurata - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combintato disposto degli artt. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112, della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, continua a prevedere la facoltà di non rispondere in capo a chi viene esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quantomeno sui fatti relativi alla responsabilità altrui, e, dall'altro, impedisce, all'esito dell'esercizio di tale facoltà, l'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, sia del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., sicché spetta al giudice 'a quo' verificare la perdurante rilevanza della questione.
sentenza 81/2002massima n. 26824 Riguarda ancheart. 1 d.l. 2/2000
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l’esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penaleart. 526 Codice di procedura penalee altri 1
Processo penale - Reati commessi da più persone in danno reciproco - Non sottoponibilità all'obbligo, per il soggetto sottoposto all’esame, che assume l’ufficio di testimone «assistito», di deporre su fatti che concernono la propria responsabilità - Prospettato contrasto con l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa dell’imputato - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte e sesto della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, in unità di tempo e di luogo, il soggetto che abbia assunto la qualità di testimone "assistito", non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti. Nella fattispecie, l'estensione al testimone "assistito" del doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., è coerente con la scelta del legislatore, il quale, nel dare attuazione alla riforma dell'art. 111 Cost., con la legge n. 63 del 2001, ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo tale nuova figura di testimone. Del resto il principio 'nemo tenetur se detegere' è un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSUNZIONE DELL’UFFICIO DI TESTIMONE - ESCLUSIONE DI PERSONE CHE ABBIANO GIÀ RESO DICHIARAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO E SUCCESSIVAMENTE SIANO INDAGATE O IMPUTATE PER REATO CONNESSO - AVVERTIMENTO RELATIVO ALLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - PROSPETTATA INTRINSECA IRRAGIONEVOLEZZA CON IDENTICA DISCIPLINA DI SITUAZIONI PROCESSUALI DIVERSE E INCIDENZA SULL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b, e 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone in dibattimento, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. La normativa, non implausibilmente interpretata dal rimettente, nel senso che sussista l'obbligo di dare l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere all'imputato di tale tipo di reato, non viola né il principio di eguaglianza, non rilevando la circostanza che il soggetto abbia in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui nella diversa qualità di persona informata sui fatti, né l'art. 111, comma quarto, Cost., perché la regola della formazione della prova in contraddittorio non può vanificare l'esercizio del diritto al silenzio, che è espressione del principio 'nemo tenetur se detegere'. Né, infine non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 Cost., posto che le norme che assicurano il diritto al silenzio dell'imputato di reato collegato o in procedimento connesso, che non si sia determinato per consapevole e libera scelta a rendere dichiarazioni 'erga alios', non incidono in alcun modo sull'esercizio dell'azione penale, tanto più nel caso in cui il pubblico ministero abbia già formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il procedimento si trovi nella fase dibattimentale. - V. l'ordinanza n. 291/2002, citata a proposito del principio 'nemo tenetur se detegere', inteso come «corollario essenziale del diritto di difesa».
Riguarda ancheart. 197-bis Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE ABBIA RESO IN PRECEDENZA DICHIARAZIONI 'ERGA ALIOS', GIUDICATO CON SENTENZA NON IRREVOCABILE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONE PENALE (ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER IL RIFIUTO DEL TESTIMONE) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, CON IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere', situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale. – In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti. – In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.
Riguarda ancheart. 197-bis Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI DEL TESTIMONE - IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE E UTILIZZARE I VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIÀ SCRUTINATA - MANCANZA DI ARGOMENTI ULTERIORI O DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’acquisizione e l’utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti. E’ stato, infatti, già escluso, in precedente scrutinio di analoga questione, che l’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale contrasti con i parametri costituzionali evocati – chiarendosi, in particolare, che l’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio “per effetto di provata condotta illecita”, abbia inteso riferirsi alle sole ”condotte illecite” poste in essere “sul” dichiarante e non anche a quelle realizzate “dal” dichiarante medesimo in occasione dell’esame in contraddittorio; e rilevandosi, altresì, come l’eterogeneità delle situazioni poste a confronto renda palese l’insussistenza della violazione dell’art. 3 della Costituzione –; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati. – In termini, citata l’ordinanza n. 453/2002.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi del contraddittorio, di indefettibilità della funzione giurisdizionale e diversita' di disciplina rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà di non rispondere per i soggetti nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che hanno in precedenza reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserito l'art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone. M.R.
Processo penale - Dibattimento - Acquisibilita' e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia l'art. 210 cod. proc. pen., sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'erga alios' nella fase predibattimentale rese da persone coimputate del medesimo reato o imputate di reato connesso e già giudicate con sentenza irrevocabile di condanna - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa dell'imputato, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri principi - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principi, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonché dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone di tali persone allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti. Infatti la sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, comportando, tra l'altro, la modifica delle disposizioni oggetto della censura, impone la verifica sulla persistente rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell’imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principî della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., denunziati, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consentono all’imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell’ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l’altro, sul campo di applicazione delle disposizioni oggetto dell’impugnativa. A.M.M.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Esame del coimputato di reato connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità di altri - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonché lamentato contrasto con il principio di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen., denunziato, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui accorda al coimputato o all’imputato di reato connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa. A.M.M.
Processo penale - Acquisizione delle prove - Incompatibilità con l’ufficio di testimone - Inutilizzabilità di dichiarazioni 'erga alios' rese in precedenza da persone coimputate, imputate o giudicate in procedimenti connessi, che si avvalgano della facoltà di non rispondere - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, con violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, del diritto di difesa e del contraddittorio - Sopravvenuta modifica normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione ai giudici rimettenti, affinché valutino la perdurante rilevanza, degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui escludono la possibilità di assumere come testimoni, riconoscendo agli stessi la facoltà di astenersi dal rispondere, i coimputati e gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la responsabilità di altri sui quali essi abbiano in precedenza liberamente risposto. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l’ufficio di testimone. M.F.
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato o imputato in procedimento connesso su fatti implicanti la responsabilità di altri - Facoltà di non rispondere - Inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in precedenza (nel corso delle indagini preliminari) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principî di indefettibilità della giurisdizione, di non dispersione della prova, di obbligatorietà dell’azione penale e del diritto di difesa dell’imputato - Sopravvenuta nuova disciplina con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione ai giudici rimettenti, affinché valutino la perdurante rilevanza, degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, e 513 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, concernenti il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni accusatorie, in relazione al regime di acquisizione e utilizzazione in dibattimento delle precedenti dichiarazioni. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197-bis cod. proc. pen. - che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l’ufficio di testimone - dall’altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod. proc. pen.. M.F.
Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone per le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede - Applicabilità nell'ipotesi di reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato - Prospettata, irrazionale, equiparazione di situazioni diverse, nonché compromissione del libero convincimento del giudice - Erroneita' della premessa posta a base delle censure - Non fondatezza della questione.
La disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di incompatiblita' rispetto all'ufficio di testimone e di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dall'imputato di reato probatoriamente collegato, nell'ipotesi di pluralita' di procedimenti penali, deve essere interpretata con criteri di particolare rigore escludendo qualsiasi ampliamento su base analogica, in quanto essa costituisce un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Nell'ambito di questa disciplina eccezionale la assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato probatoriamente collegato a quello per il quale si procede - cui e' stato esteso il regime previsto per le altre due ipotesi dianzi descritte - in tanto puo' ritenersi razionalmente giustificata in quanto il contrasto di interessi che e' al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e dunque in atto - sussistente. Eventualita' questa che non ricorre nelle ipotesi in cui tale contrasto sia stato dissolto, proprio sul piano della interferenza probatoria, per essere stata la posizione del dichiarante gia' definita con un provvedimento di archiviazione. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4, cod. proc. pen., censurati - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui estendono la speciale disciplina in materia di testimonianza ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice sia il reato di calunnia susseguente a denuncia di un soggetto in precedenza a sua volta denunciato in un procedimento conclusosi con l'archiviazione. - sent. nn. 108 e 109/1992 in ordine alla speciale disciplina di cui si occupa la massima.
Riguarda ancheart. 192 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE DOPO LA SENTENZA N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
sentenza 84/1999massima n. 24529 Riguarda ancheart. 6 legge 267/1997art. 372 Codice penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE ABBIA RESO DICHIARAZIONI INDIZIANTI NEI CONFRONTI DI PERSONE NON PRESENTI - RIFIUTO DA PARTE DEL MEDESIMO DI RISPONDERE IN DIBATTIMENTO - LETTURA DEI VERBALI CONTENENTI <<LE DICHIARAZIONI 'ERGA ALIOS'>> RESE IN PRECEDENZA - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 101, 102, 111 E 112 COST. - MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361 DEL 1998 - NUOVA VERIFICA DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONI DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
E' necessario restituire gli atti ai giudici rimettenti affinche' valutino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen.-, qualora il coimputato che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
Riguarda ancheart. 6 legge 267/1997art. 513 Codice di procedura penale