Ordinanza n. 144/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 102legge 413/1991
- art. 10legge 825/1971
- art. 17legge 825/1971
- art. 102legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale) e dei decreti-legislativi 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413) e n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) promosso con ordinanza emessa il 24
febbraio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Lecce sul
ricorso proposto da Pisanello Santa contro l'ufficio IVA di Lecce,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso del giudizio tributario, avente ad oggetto
l'impugnazione della cartella di pagamento per recupero di imposta
indebitamente detratta nella dichiarazione IVA, promosso da Pisanello
Santa, la commissione tributaria provinciale di Lecce, ha sollevato,
in riferimento all' art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione
transitoria della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e
delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e
n. 546;
che secondo il collegio rimettente, benché le disposizioni
impugnate abbiano il dichiarato scopo di "riordinare" la disciplina
del contenzioso tributario e delle commissioni, inequivocabili indici
della radicalità delle innovazioni apportate in tema di ordinamento
del contenzioso tributario e della disciplina processuale,
renderebbero evidente che sono stati istituiti "nuovi giudici
speciali";
che la riconosciuta natura giurisdizionale delle commissioni
tributarie, una volta esclusa la riconducibilità della
trasformazione di tali organi dall'ambito del mero "riordino",
condurrebbe conseguentemente ad affermare, secondo il giudice a quo
che le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 102,
secondo comma, della Costituzione che prevede la sola istituzione di
sezioni specializzate presso gli organi giudiziali ordinari;
che, d'altra parte, sempre seguendo la prospettazione del giudice
rimettente, il potere di revisione di cui alla VI disposizione
transitoria della Costituzione già esercitato per effetto della
delega di cui all'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e
sfociato nella disciplina prevista dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, non è più suscettibile di ulteriore esercizio, non essendo
consentita la revisione di una normativa già revisionata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione;
Considerato che è privo di fondamento il presupposto da cui parte
il giudice a quo, secondo cui la normativa censurata,
disciplinerebbe, anziché il riordino del contenzioso tributario,
l'istituzione di nuovi giudici speciali mediante la revisione
dell'ambito della competenza e della cognizione, nonché
dell'ordinamento, dei gradi di giudizio e dei poteri conferiti alle
commissioni tributarie;
che la modifica mediante ampliamento della competenza delle
commissioni tributarie non vale a far ritenere nuovo il giudice
tributario in modo tale da ravvisarsi un diverso giudice speciale, in
quanto è rimasto non snaturato né il sistema di estrazione dei
giudici (anzi migliorato dal punto di vista dei requisiti di
idoneità e di qualificazione professionale e delle
incompatibilità), né la giurisdizione nell'ambito delle
controversie tributarie, anche se riconfigurata mediante una
soluzione unitaria ed aggiornata con la previsione di imposte locali
in aggiunta a quelle statali con l'adeguamento delle norme del
processo tributario a quelle del processo civile;
che deve escludersi, altresì, che possano portare ad una diversa
soluzione le contestuali modifiche introdotte dal legislatore
all'ordinamento e alle disposizioni procedurali, in quanto sono
profili relativi alla organizzazione e al funzionamento delle
commissioni suddette, rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla
previsione della materia tributaria oggetto della giurisdizione
speciale e continuatrici delle preesistenti regolate dal d.P.R. n.
636 del 1972;
che pertanto le attuali commissioni tributarie non possono essere
considerate, agli effetti del combinato disposto dell'art. 102 e VI
disposizione transitoria della Costituzione, nuovi giudici speciali,
come tali vietati;
che l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, in ordine al
divieto di istituzione di giudici speciali, deve essere interpretato
in relazione alla VI disposizione transitoria (sentenze n. 215 del
1976 e n. 196 del 1982), cioè nel senso che esclude l'introduzione
di altri giudici (creati ex novo argomentando anche dalla menzione di
giudici speciali negli artt. 108 e 111, secondo comma, della
Costituzione: sentenza n. 215 del 1976), diversi da quelli
espressamente nominati in Costituzione (Consiglio di Stato, Corte dei
conti e Tribunali militari, esclusi testualmente dalla VI
disposizione transitoria della Costituzione e come tali non soggetti
ad obbligo di revisione, oltre gli organi di giustizia amministrativa
di primo grado) e con una ulteriore possibilità di diverso
trattamento per le giurisdizioni speciali preesistenti, oggetto
tuttavia di obbligo di revisione;
che la Costituzione ha voluto che le (altre) giurisdizioni
speciali preesistenti fossero sottoposte a revisione, che
"comportando una scelta delicata tra soppressione pura e semplice e
trasformazione, è stata affidata esclusivamente al Parlamento"
(sentenze n. 92 del 1962, n. 41 del 1957, n. 42 del 1961, n. 17 del
1965), non limitato al semplice mantenimento delle suddette
giurisdizioni speciali preesistenti;
che l'obbligo di procedere alla revisione delle anzidette
giurisdizioni speciali preesistenti, ha consentito l'intervento del
legislatore con leggi posteriori a Costituzione attraverso mutamenti
graduali (v., per tutte le disposizioni integrative e correttive
emanate in base all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, i cui termini sono stati ripetutamente prorogati) e con
parziali adeguamenti, anche per colmare "le molte deficienze del
contenzioso tributario" sottolineate dalla Corte con invito a
"riordino legislativo dell'intera materia": (sentenza n. 154 del
1984, n. 212 del 1986). Che allo stesso modo l'intervenuta revisione
non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati
nell'ordinamento e nel funzionamento le commissioni tributarie come
già revisionate;
che per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che
siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di
immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si
consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che
questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di
trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi
della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente
anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di
non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la
giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva
competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo
permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non
riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito
della loro revisione;
Pertanto deve escludersi la denunciata violazione dell'art. 102,
secondo comma, e della VI disposizione transitoria della
Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e
dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevate, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI
disposizione transitoria della Costituzione, dalla commissione
tributaria provinciale di Lecce, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte