Ordinanza n. 144/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 205/1999
- art. 5legge 205/1999
- art. 19d.lgs. 507/1999
usata come parametro
citata
- art. 116Codice della strada
- art. 187legge 205/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 30 maggio 2000, dal
tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, nel
procedimento penale a carico di Barchielli Alessio, iscritta al
n. 468 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 30 maggio 2000, il
tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell'art. 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui
non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito
dall'art. 187, quarto comma, in relazione all'art. 186, secondo
comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di
chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di
alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti";
che, ad avviso del rimettente, la scelta di depenalizzare la
fattispecie di guida senza patente, prevista dall'art. 116 del codice
della strada, ma non la guida in stato di alterazione dovuto all'uso
di sostanze stupefacenti sarebbe del tutto illogica in quanto la
condotta di chi guida un'autovettura senza patente, e quindi,
presumibilmente, senza esperienza, è più pericolosa di quella di
chi, "avendo conseguito regolarmente la patente, vienetrovato in uno
stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza
negativa sulla capacità di guida la legge non richiede
l'accertamento";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della
questione, evidenziando l'eterogeneità delle situazioni poste a
confronto, il maggior allarme sociale derivante dalla guida in stato
di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche e
l'efficacia dissuasiva delle sanzioni amministrative previste per la
fattispecie di guida senza patente.
Considerato che rientra nella discrezionalità legislativa il
potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per
ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come
reato;
che, al tempo stesso, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte
sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l'opzione
normativa contrasti in modo manifesto con il canone della
ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come
espressione di un uso distorto della discrezionalità (ordinanze
n. 58 del 1999; n. 297 del 1998 e sentenza n. 313 del 1995);
che, nella specie, la scelta del legislatore di non estendere
la depenalizzazione anche alla fattispecie di guida in stato di
alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti non può
ritenersi irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal
rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della
condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta
abilitazione rispetto a quella di chi, pur avendo regolarmente
conseguito la patente, viene sorpreso alla guida in stato di
alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;
che, per le esposte ragioni, la questione deve reputarsi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Arezzo,
sezione distaccata di Montevarchi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte