Ordinanza n. 145/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 58legge 153/1969
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre
1976 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Festa
Antonia ed altri e l'INAIL, iscritta al n. 36 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2
marzo 1977.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Rilevato che il Pretore di Avellino, con ordinanza 26 novembre
1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153
(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 31;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata dal
Pretore di Avellino, con la ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte