Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI INAIL - DURATA PER UN PERIODO MASSIMO DI 150 GIORNI ANZICHE' PER L'INTERA DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CASO DI DISPOSIZIONE DELL'AUTOPSIA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL PRETORE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 312/1993 - RAGIONEVOLEZZA E CONGRUITA' DI UN TERMINE COERENTE CON ESIGENZE TECNICHE DEL CASO - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziche' estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo allorche' sia stata disposta l'inchiesta pretorile che comporti l'autopsia del lavoratore. - V. massime B e C. red.: L. Tria
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - PERIODO DI SOSPENSIONE - CONGRUITA' ANCHE IN IPOTESI DI INCHIESTA PRETORILE.
Le medesime ragioni che hanno ripetutamente indotto questa Corte ad affermare la congruita' del termine di prescrizione previsto per l'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL portano ad escludere la necessita' di prolungarne l'arco temporale di sospendibilita' anche per l'ipotesi in cui si dia luogo all'inchiesta pretorile ex art. 54 e seguente del d.P.R. n. 1124 del 1965. - V. anche massima B. red.: L. Tria
Riguarda ancheart. 54 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 55 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PREVISTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A CONSEGUIRLE E NON SOLTANTO DEL DIRITTO AI RATEI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO IN CUI, DOVENDO RITENERSI OPERANTE LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AZIONE DELL'ASSICURATO RISULTA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Qualora la prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per malattia professionale, di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, decorra, in forza delle statuizioni della Corte costituzionale in materia, dal giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di indennizzabilita' (in quanto posteriore alla denuncia dell'assicurato) ed, inoltre, al momento del raggiunto consolidamento (nella specie il 7 ottobre 1987) risulti essere ancora in corso il procedimento amministrativo (nella specie esauritosi solo il 19 settembre 1989), la sospensione della prescrizione durante tale procedimento, per centocinquanta giorni, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., non puo' farsi decorrere - costituendo una modalita' temporale della stessa prescrizione - da una data anteriore all'inizio della decorrenza di questa, l'azione giudiziaria dovendo, di conseguenza, essere proposta nel termine non di solo tre anni, ma di tre anni e centocinquanta giorni. Difetta quindi di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui assoggetta a prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I del citato testo unico, e non soltanto - come invece e' previsto per la pensione di invalidita' e vecchiaia - ai ratei maturati anteriormente alla domanda in sede amministrativa. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio nel quale, operando, nella su descritta situazione, la sospensione della prescrizione, l'azione dell'assicurato risulta tempestivamente proposta, il diverso avviso del giudice rimettente fondandosi sull'errato presupposto che la sospensione della prescrizione, decorrendo dalla data della denuncia dell'assicurato (24 agosto 1986), anteriore di piu' di centocinquanta giorni a quella del consolidamento, non fosse nel caso applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - S. nn. 116/1969, 544/1990 e 31/1991.
Riguarda ancheart. 112 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 31/1977.
Riguarda ancheart. 112 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLO STABILITO IN CASO DI PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INPS (EX LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 58) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 111 E 112 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DOVUTE DALL'INAIL - TERMINE DI PRESCRIZIONE - BREVITA' - DEDOTTA MA NON SPECIFICATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.
La congruita' di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel piu' breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un piu' lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidita' e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall'I.N.P.S. per le infermita' comuni (per le quali l'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermita'. Non e', quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; ne' e' violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevita' del termine di prescrizione di tre anni non e' configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualita'.
Riguarda ancheart. 112 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 58 legge 153/1969
LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 ART. 22, IN RELAZIONE ALL'ART. 111 - RENDITA PER INABILITA' - AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A CONSEGUIRLA - PRESCRIZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui sancisce la prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro, in relazione all'art. 111 stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le esigenze gia' ravvisate da questa Corte nella materia delle malattie professionali (sent. n. 33 del 1974) quella dell'INAIL di essere messo in condizione di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento e l'altra dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni. Nella stessa materia non puo' non operare la prescrizione per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.
Riguarda ancheart. 112 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.