Ordinanza n. 145/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore
di San Donà di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con ordinanza 12
gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio,
servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati
del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che
hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato
rinnovo dell'accordo collettivo nazionale;
che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la
titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori
dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti
imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della
esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3,
39 e 40 della Costituzione;
Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto-presupposto
della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio
1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;
che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez. lavoro
ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero
proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei
medici convenzionati con l'INAM);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare
manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S.
Donà di Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li
3, 39 e 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte