Ordinanza n. 145/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.P.R. 145/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo
comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale -
AAVTAG), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra SEA S.p.a. e
il Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 900 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione della SEA S.p.a., nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Maria Alessandra Sandulli e l'avvocato dello
Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 18,
secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento
dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale - AAVTAG), nel corso di un giudizio instaurato dalla s.p.a.
SEA (Società esercizi aeroportuali) contro il Ministero delle
finanze, il Ministero dei trasporti, il Ministero della difesa e
l'AAAVTAG;
che dall'ordinanza risulta che la società attrice - gerente
il sistema aeroportuale milanese degli aeroporti di Malpensa e
Linate, in forza di concessione direttamente disposta con legge
18 aprile 1962, n. 194 (Norme concernenti l'istituzione del sistema
aeroportuale di Milano) e sulla base della convenzione del 7 maggio
1962, autorizzata da detta legge e resa esecutiva con decreto del
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 5 marzo 1964 - ha
chiesto al Tribunale l'accertamento della proprietà di alcuni beni
immobili, assumendo di averli costruiti su terreni ricevuti in
godimento dallo Stato concedente, per realizzare le strutture
aeroportuali, e lamentando che essi erano stati erroneamente
trasferiti all'AAAVTAG con decreto del Ministro delle finanze del
18 dicembre 1989;
che l'ordinanza riferisce ancora che nella citazione
introduttiva del giudizio la SEA aveva dedotto: a) che, in forza
della citata convenzione, tutte le opere ed infrastrutture da essa
realizzate "sulle aree demaniali dove risultano localizzati gli
aeroporti privati di Linate e Malpensa, gestiti dalla stessa"
dovevano intendersi di sua proprietà fino alla scadenza della
concessione, allorquando rimarranno acquisite al demanio statale,
ferma restando la possibilità per lo Stato, qualora dovesse averne
necessità per ragioni militari o per altro interesse pubblico, di
riacquisirli prima della suddetta scadenza, con l'obbligo di
corrispondere un indennizzo ai sensi dell'art. 42 codice della
navigazione; b) che la legge 23 maggio 1980, n. 242, aveva conferito
delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza
al volo ed in particolare per la costituzione dell'AAAVTAG,
prevedendo all'art. 3 l'attribuzione all'ente di una dotazione
patrimoniale e finanziaria, con trasferimento di materiali ed
impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per
l'assistenza al volo civile; c) che il d.P.R. n. 145 del 1981,
nell'eseguire la delega, aveva previsto che tale dotazione fosse
costituita per un verso dai beni del demanio militare e
dell'aviazione civile all'epoca utilizzati per assicurare i servizi
di assistenza al volo attribuiti al nuovo ente (art.18, primo comma),
e per altro verso "dalle apparecchiature, apparati e suppellettili e
beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra
indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano
attualmente utilizzati" (art.18, secondo comma); d) che con il
decreto 18 dicembre 1989 del Ministro delle finanze erano stati
trasferiti all'AAAVTAG taluni beni, tra i quali figuravano impianti e
fabbricati di proprietà dell'attrice; e) che questo trasferimento
era avvenuto in violazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981,
che comprendeva nell'oggetto del possibile trasferimento solo beni
immobili statali e beni di soggetti estranei all'amministrazione
statale, purché mobili;
che l'ordinanza - premesso che il secondo comma dell'art. 18
del d.P.R. n. 145 del 1981 deve essere interpretato nel senso della
sua riferibilità anche a beni immobili appartenenti a privati, come
quelli di cui si controverte - afferma che tale norma consentirebbe
di trasferire all'AAAVTAG, senza indennizzo, i beni in questione, da
ritenersi di proprietà della SEA, essendo pacifico che essa li abbia
costruiti;
che sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale solleva
d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 18, secondo
comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, con riferimento all'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevede la
corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della
proprietà di beni immobili da parte di privati all'AAAVTAG"
osservando che la questione sarebbe rilevante (in quanto "la censura
investe direttamente il secondo comma dell'art. 18..., la cui
interpretazione costituisce la sostanza della controversia in esame")
e non manifestamente infondata (per il fatto stesso, altre volte
scrutinato dalla Corte costituzionale, della sussistenza di
un'espropriazione senza indennizzo);
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria
depositata in prossimità dell'udienza, ha contestato
l'interpretazione della norma prospettata dal giudice a quo ed ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, in
quanto la norma stessa - se interpretata correttamente - renderebbe
insussistente il dubbio di costituzionalità, con conseguente
irrilevanza della questione;
che si è pure costituita la parte privata SEA, la quale ha
sollecitato la dichiarazione di inammissibilità della questione,
sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato, con motivazione
insufficiente, la sua prospettazione interpretativa senza considerare
la possibilità di adottare un'interpretazione conforme a
Costituzione.
Considerato che dal testo dell'ordinanza di rimessione emerge che
la SEA ha proposto due domande, chiedendo con la prima l'accertamento
che i beni da essa realizzati e trasferiti all'AAAVTAG, ex art. 18
del d.P.R. n. 145 del 1981, sono di sua proprietà, e con la seconda
la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale di
trasferimento;
che il giudice a quo - nel presupposto che la norma
dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, consentendo
l'attribuzione all'AAAVTAG di beni (anche immobili) appartenenti a
terzi, configuri una fattispecie espropriativia - ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tale comma
"nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo
in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili da parte
di privati all'AAAVTAG";
che, per essere rilevante in funzione della decisione sulle
domande pendenti, la questione avrebbe dovuto essere prospettata con
la richiesta di eliminazione della norma concernente l'asserita
fattispecie espropriativa;
che in tal caso l'accoglimento della questione avrebbe potuto
consentire di riconoscere fondata la domanda della SEA, una volta
venuto meno il (preteso) titolo d'acquisto della proprietà da parte
dell'amministrazione, mentre il rigetto della questione e, quindi, la
persistenza di quel titolo, avrebbe potuto consentire di riconoscere
infondata quella domanda;
che viceversa l'ordinanza di rimessione (come chiaramente
mostra il suo petitum) intende ottenere una pronuncia, che -
lasciando in vigore la norma denunciata nella parte in cui, a dire
del Tribunale, prevederebbe una fattispecie espropriativa - ne
dichiari l'illegittimità costituzionale in quanto non prevede la
corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 42, terzo comma
della Costituzione e così introduca nella disposizione, con
pronuncia additiva, l'obbligo dell'indennizzo;
che, prospettata nei termini appena individuati, la sollevata
questione è irrilevante ai fini della decisione sulle domande
proposte al giudice rimettente;
che infatti una pronuncia che introducesse nella norma
l'indennizzo, lasciando in vita la fattispecie espropriativa, sarebbe
rilevante nel giudizio a quo soltanto qualora in esso pendesse, anche
in via subordinata, una domanda della SEA volta ad ottenere, senza
porre in discussione l'asserita espropriazione, la corresponsione
dell'indennizzo imposto dall'art. 42 Cost., mentre è pacifico che
una simile domanda non è stata proposta dalla SEA, la quale ha
decisamente contestato la sussistenza della fattispecie
espropriativa;
che, del resto, non avendo la sollevata questione lo scopo di
eliminare la (pretesa) fattispecie espropriativa, il giudice
rimettente ben può valutarne l'esistenza ai fini della decisione
delle domande effettivamente proposte e segnatamente di quella di
accertamento della proprietà dei beni, mentre l'illegittimità
costituzionale della norma denunciata per la sola mancata previsione
di un indennizzo non comporterebbe alcun effetto, per i motivi dianzi
indicati, ai fini della decisione;
che, dunque, la questione appare manifestamente inammissibile
per difetto di rilevanza, in quanto prospettata senza alcuna utilità
ai fini della decisione delle domande nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R.
24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in
riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte