Ordinanza n. 146/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1977 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707
del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1975 dal
tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Arlunno Mario
e il 15 gennaio 1976 dal pretore di Firenze, nel procedimento penale a
carico di fanno Michele ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 350 e
672 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 158 e 340 dell'anno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p., con
riferimento: all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto
verrebbe praticata disparità di trattamento tra le persone indicate
nella suddetta norma e tutti gli altri cittadini; all'art. 3, primo
comma, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
laddove si prevede che l'imputato debba giustificare il possesso degli
arnesi o degli altri oggetti elencati nello stesso art. 707, cosa
questa che priverebbe la persona inquisita della facoltà di non
rispondere, sì da creare disparità di trattamento rispetto alle
persone imputate di tutti gli altri reati; all'art. 27, secondo comma,
della Costituzione, per la parte in cui il dettato della norma di cui
all'art. 707 c.p. comporterebbe, di fatto, una inversione dell'onere
della prova.
Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità
delle questioni che ne formano oggetto.
Considerato che le stesse questioni sono state ritenute non fondate
da questa Corte con sentenza n. 236 del 1975 e che non vengono
prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte