Ordinanza n. 146/1989
Altra decisione · depositata il 21/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 636/1972
- art. 28d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 16legge 117/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo
comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del sistema tributario), nel testo
novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, concernente la revisione della disparità del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo
1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul
ricorso proposto da Bellezza Romano ed altri contro l'Ufficio del
Registro di Verbania, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima
serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 (R.O. n. 356
del 1988) nel procedimento promosso da Bellezza Romano ed altri
contro l'Ufficio del Registro di Verbania in punto di accertamento
dell'imposta di registro e del valore finale di beni immobili oggetto
di compravendita, la Commissione Tributaria di primo grado di
Verbania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella
parte in cui non prevedono, per i componenti delle Commissioni
tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio ed, in
particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio,
in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, in quanto risulterebbe leso il principio della
indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si
verificherebbe disparità di trattamento nei confronti di tutti gli
altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto di camera di
consiglio;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la restituzione degli atti alla Commissione remittente o per
l'infondatezza della questione.
Considerato che, come ha rilevato l'Avvocatura Generale dello
Stato, la segretezza della camera di consiglio è stata disciplinata
ex novo dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n.
117, (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
Che dette norme si applicano anche ai provvedimenti dei giudici
collegiali aventi giurisdizione in ogni "altra" materia (terzo comma,
art. 16) e, quindi, anche alle Commissioni Tributarie;
che, pertanto, la rilevanza della questione va esaminata di
nuovo alla stregua delle nuove norme.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte