Ordinanza n. 146/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il
31 luglio 2000 (due ordinanze) e il 15 febbraio 2001 dal Tribunale di
Vicenza, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al
n. 111, n. 136 e n. 274 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, n. 9 e n. 16, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto in data
31 luglio 2000 (r.o. n. 111 e n. 136 del 2001) e in data 15 febbraio
2001 (r.o. n. 274 del 2001), emesse nel corso di procedimenti civili
promossi da stranieri che avevano proposto ricorso avverso il decreto
di espulsione, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui
stabilisce che il prefetto deve disporre automaticamente l'espulsione
dello straniero, una volta accertati i presupposti previsti, e non
gli consente di prendere in considerazione situazioni che ne
legittimerebbero la permanenza in Italia;
che, quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si
osserva che i ricorrenti hanno prospettato situazioni personali,
quali la occupazione lavorativa, la disponibilità di alloggio e
l'esistenza di carichi familiari, che sarebbero astrattamente idonee,
nell'ambito delle quote di ingresso, a legittimare la loro presenza
in Italia, ma la disposizione censurata non permetterebbe di ritenere
esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di
espulsione, in quanto, una volta accertata l'esistenza dei
presupposti previsti, l'emanazione da parte sua del decreto di
espulsione dovrebbe considerarsi automatica;
che, ad avviso del giudice a quo la mancata previsione di
attenuazione della automaticità della espulsione quando lo straniero
abbia dimostrato di versare in una situazione che legittimerebbe la
sua permanenza in Italia, violerebbe i principi di solidarietà di
cui all'art. 2 della Costituzione e sarebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza, in quanto lo straniero in possesso dei
requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento
della pronuncia del decreto di espulsione subirebbe "un trattamento
diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa
situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza";
che, secondo il remittente, la disposizione censurata sarebbe
in contrasto anche con l'art. 35 della Costituzione, in quanto
l'espulsione automatica dello straniero e il divieto di rientro in
Italia ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, pregiudicherebbero il suo diritto al lavoro, e, in
particolare, il suo diritto alla retribuzione e alla stabilità del
posto di lavoro;
che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che il remittente, nel sollevare questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che il
prefetto, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di legge,
deve necessariamente disporre l'espulsione dello straniero, pretende
che alla autorità amministrativa siano affidati poteri discrezionali
tali da non costringerla all'osservanza di prescrizioni legali
strettamente vincolanti;
che quello che il giudice remittente chiama automatismo
espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta
legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che
costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro
diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte
dell'autorità amministrativa;
che le ragioni umanitarie e solidaristiche che ad avviso del
remittente dovrebbero guidare la scelta dell'autorità amministrativa
non sono ignote al decreto legislativo n. 286 del 1998: questo, nel
prevedere, all'art. 19, svariate ipotesi di divieto di espulsione
dello straniero, soddisfa l'esigenza che siano tutelate particolari
"situazioni personali" senza tuttavia abdicare al principio di
legalità, il quale soltanto può assicurare un ordinato flusso
migratorio (sentenza n. 353 del 1997);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35
della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte