Ordinanza n. 147/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 689/1981
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 30Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 58legge 38/1982
- art. 8legge 38/1982
citata
- art. 21legge 689/1981
- art. 58legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal Pretore di
Modena nel procedimento civile vertente tra Degli Innocenti Giuseppe e
la Prefettura di Modena, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 25 maggio
1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, e 47
della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, quinto comma, della
legge 24 novembre 1981, n.689, "nella parte in cui, qualora il bene
confiscabile sia indispensabile alla sua vita ed a quella delle persone
che con lui convivono, non è applicabile anche se la cosa appartiene a
persona estranea alla violazione amministrativa";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata "l'irrilevanza e, in subordine,
l'infondatezza" della questione;
considerato che, essendo in discussione nel processo a quo la
violazione dell'art. 58, ottavo comma (diventato nono in seguito
all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10
febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la norma di
cui il Pretore di Modena dovrebbe fare applicazione per quanto attiene
alla confisca non è la norma generale dell'art. 20, quinto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma la norma speciale dell'art.
21, terzo comma, della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Quando
è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre
disposta la confisca del veicolo");
e che, di conseguenza, l'eventuale dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, sarebbe priva di qualsiasi effetto nel giudizio nel corso
del quale la questione è stata proposta.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30,
primo comma, e 47 della Costituzione, dal Pretore di Modena con
ordinanza del 25 maggio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte