Ordinanza n. 147/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 29/1979
- art. 4legge 299/1980
usata come parametro
citata
- art. 13legge 1338/1962
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4
della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei
conti sul ricorso proposto da Orsi Edda, iscritta al n. 591 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda
contro il Ministero del Tesoro, la Corte dei conti, III Sez.
giurisdizionale, con ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n. 591/1989)
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37, primo comma e 38,
secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4,
primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui
non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della
determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso
femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art.
13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338, per i
dipendenti di sesso maschile;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
parte privata, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme
denunziate;
Considerato che tali norme sono già state dichiarate
costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988, proprio
"nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva
matematica ai fini della determinazione del contributo per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i
dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle
predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile";
che pertanto la questione proposta è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7
febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), già
dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 764 del
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte